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Compatibilita' urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attivita' - Illustrazione

Data: 03/04/2019
Soggetto: Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059 Foti.

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Tommaso FOTI (FdI), relatore, preliminarmente all'illustrazione del provvedimento a sua prima firma, chiede che la Commissione acquisisca agli atti la recentissima ordinanza n. 76 del 27 marzo 2019 in cui si affronta in termini concreti la questione oggetto della sua proposta di legge, peraltro nel senso da questa auspicato. L'autorità giudiziaria nega, infatti, la tutela cautelare all'organizzazione ricorrente che chiedeva la sospensione del provvedimento adottato dal Comune per l'immediata cessazione dell'utilizzo come luogo di culto di un immobile sede del centro culturale islamico. La proposta si compone di un unico articolo finalizzato alla modifica dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017), volta a escluderne l'applicazione per le sole associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto. La disciplina novellata, nella formulazione vigente, consente di utilizzare sedi e locali a disposizione degli enti del Terzo settore per le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Una identica disposizione era già contenuta nella legge n. 383 del 2000 all'articolo 32 comma 4. In sostanza essa legittima l'insediamento di un'associazione di promozione sociale e l'esercizio della relativa attività in una qualunque delle zone o destinazioni d'uso omogenee previste dal citato decreto ministeriale, senza che si possano opporre limitazioni derivanti dall'assetto urbanistico del territorio interessato. Né appare necessario verificare la conformità urbanistica dei locali delle associazioni di promozione sociale, dal momento che la citata norma ne sancisce la compatibilità con tutte le destinazioni d'uso. Ritiene assolutamente condivisibile la ratio del citato articolo 71, in quanto consente di superare le oggettive difficoltà per le associazioni di trovare capannoni o altri spazi adeguati alle proprie attività, senza doversi avventurare in difficili procedure di cambio della destinazione d'uso. La problematica affrontata dalla proposta di legge in esame, come esplicitato nella relazione illustrativa, riguarda la limitazione dell'applicazione di questa disciplina per incidere sul fenomeno della proliferazione di associazioni che, di fatto, hanno come funzione esclusiva o prevalente quella di gestire luoghi di culto in immobili privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza, necessari per tale utilizzo. L'esperienza peraltro evidenzia come tali pratiche siano ampiamente utilizzate dalle comunità islamiche. L'esigenza di colmare una lacuna normativa che ha consentito un uso strumentale della disciplina di favore per le organizzazioni ritenute portatrici di un peculiare valore sociale appare anche suggerita da copiosa giurisprudenza. Da parte sua anche il legislatore regionale si è mosso, quantomeno in Lombardia, circostanza che però ha evidenziato come i poteri legislativi dello Stato non siano interamente surrogabili, come dichiarato espressamente dalla Corte Costituzionale. Venendo alla formulazione del testo, si riserva di valutare la congruità dell'espressione « occasionalmente », dal momento che potrebbe creare una incertezza applicativa, dovendosi forse chiarire che la fattispecie considerata dalla norma proposta è integrata da un effettivo uso, in via continuativa o con cadenza periodica cadenzata, che non faccia dubitare del fatto che il bene è adibito a vero e proprio luogo di culto. Conclusivamente, sintetizza i principi cardine della sua proposta legislativa in due punti: porre fine all'uso strumentale delle sedi delle associazioni come veri e propri luoghi di culto e stimolare le associazioni ad utilizzare la procedura legittima della richiesta di adibire dei locali a luoghi di culto, eventualmente chiedendone la modifica dell'attuale destinazione d'uso. 

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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TommasoFoti
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