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Disposizioni in materia di trasferimento del diritto d'uso gratuito e temporaneo spettante ai sensi della legge 13 maggio 1971, n. 394, al Pio Ritiro di Santa Chiara di Piacenza, nonché degli obblighi gravanti sul nudo proprietario del compend

Data: 10/09/2008
Numero: 1642-cancel

RELAZIONE


Onorevoli Colleghi! - Con legge statale 13 maggio 1971, n. 394, fu regolato un annoso e intricato contenzioso sorto tra un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) di Piacenza, il Pio Ritiro di Santa Chiara (la cui fondazione risale a un rescritto della duchessa Maria Luigia del 3 gennaio 1845) e la Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere.La citata legge attribuì la proprietà dell'intero complesso (costituito dal secolare convento, dalla Chiesa di Santa Chiara, da un'area cortilizia e da ampi spazi verdi un tempo destinati a coltivazione ortiva), ubicato in una zona pregiata della città di Piacenza, all'inizio dello stradone Farnese, alla Congregazione dei saveriani, gravando però parte del complesso monumentale (catastalmente individuata) del diritto d'uso in favore della menzionata IPAB fino al 2065.Contestualmente, la legge n. 394 del 1971 pose a carico della Congregazione dei saveriani l'obbligo di provvedere al mantenimento delle donne ospitate nel Pio Ritiro di Santa Chiara, fino a un massimo di venti, sia mediante l'erogazione di un assegno capitario annuale di lire 400.000 (valore riferito ovviamente al 1971) sia mediante la rifusione delle spese ulteriori per eventuali esigenze di sostentamento. Il rapporto definito dalla legge n. 394 del 1971 si è svolto pacificamente nel tempo e l'entità dell'assegno cumulativo annuo è stata pattiziamente adeguata al crescere del costo della vita, sino a raggiungere - nel 2004 - l'importo di euro 21.691,18.Per parte sua, il Pio Ritiro di Santa Chiara ha gestito - sia pure attraverso alcune gestioni commissariali derivanti dall'incapacità delle ospiti di eleggere le loro tre rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione composto da soli cinque membri - la situazione, attestandosi su una capienza di soli 10 alloggi, poiché nelle superfici assegnate in uso ex lege erano stati ricavati soltanto 10 alloggi, ognuno dotato di servizi e di un angolo cottura.Le ospiti, nel rispetto delle indicazioni statutarie, sono sempre state (e devono ancora essere) donne sole, anziane, ma pienamente autosufficienti, in quanto la convivenza funziona come una residenza abitativa e ognuna deve provvedere a se stessa.Rinnovato dal 1995, il consiglio di amministrazione è riuscito a modificare lo statuto per adeguarlo all'allora vigente decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), riducendo a due soltanto le nominate dall'assemblea delle ospiti (e così garantendo comunque la funzionalità dell'organo amministrativo); inoltre, ha introdotto alcune misure di carattere socio-assistenziale, quali la presenza programmata di un'assistente domiciliare, il riconoscimento di gratificazioni periodiche, la pulizia degli spazi comuni e la continuità del servizio telefonico individuale, in cambio di una modesta retta rapportata alle condizioni economiche (mediamente - euro 50,80 al mese).Per quanto concerne la Congregazione dei saveriani, è da rilevare che essa ottemperò ai propri obblighi assicurando anche l'apertura al pubblico della Chiesa di Santa Chiara; peraltro, la vastità del complesso di proprietà della stessa Congregazione pregiudicò la puntuale manutenzione, sicché gran parte dello stesso andò degradando, ad eccezione dell'ala di pertinenza del Pio Ritiro di Santa Chiara e dell'area cortilizia, che mantennero condizioni appena accettabili.Tale aspetto è da vedere in parallelo con la presenza di missionari che, da un iniziale numero di una certa consistenza andò via via diminuendo sino a ridursi, a partire dal 2001, fino ad una sola unità, ritiratasi anch'essa all'inizio del 2005.Sono, ultimamente, intervenute diverse novità.Anzitutto, la Congregazione dei saveriani ha ceduto, con atto notarile in data 2 aprile 2004, repertorio 67036/16509 (assoggettato alle procedure prelatizie connesse alla natura vincolata del complesso), ogni suo diritto:a) sulla Chiesa di Santa Chiara, in favore della diocesi di Piacenza-Bobbio;b) sul restante compendio, in favore della Fondazione di Piacenza e Vigevano (derivata dalla Cassa di risparmio di Parma e Piacenza).L'IPAB usuaria ha acconsentito, con una deliberazione assunta dal proprio consiglio di amministrazione, al trasferimento in capo alla nuova proprietà degli oneri ricadenti originariamente sulla Congregazione. Tale consenso si è tradotto in un'intesa scritta che prevede:a) l'obbligo della Fondazione di sostenere tutte le spese di funzionamento (incluso il rilevante costo del riscaldamento e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prima a carico del Pio Ritiro di Santa Chiara, e quello per la manutenzione dell'ascensore, prima per metà a carico dello stesso);b) l'impegno di versare l'importo annuo di euro 12.000;c) il rispetto, sino al 2065, degli obblighi di mantenimento per 10 ospiti della struttura gestita dal Pio Ritiro di Santa Chiara.Una seconda novità è costituita dal sopravvenuto obbligo per il Pio Ritiro di Santa Chiara di attenersi al quadro normativo delineato dalla regione Emilia-Romagna per guidare il processo di trasformazione di tutte le IPAB esistenti nel territorio regionale.
Inizialmente il Pio Ritiro di Santa Chiara aveva ritenuto che sussistessero per esso i requisiti dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Ma essendo emerso che l'origine del Pio Ritiro non risalirebbe ad una scrittura privata bensì ad una iniziativa pubblica, lo stesso Pio Ritiro ha deliberato - pur non avendone l'obbligo, stanti i limitatissimi valori del patrimonio, della gestione e della capienza posseduti - di confluire nell'azienda di servizi alla persona del distretto urbano, facente capo al comune di Piacenza.
La terza novità è costituita dalla proposta della nuova proprietà (assentita dal Pio Ritiro di Santa Chiara) di trasferire la residenza delle ospiti dal complesso sinora occupato, abbandonato dai saveriani e in via di progressivo degrado anche nella porzione in uso, in un altro edificio appositamente ristrutturato e del tutto equivalente sotto ogni aspetto:
a) per la felice ubicazione in pieno centro storico, in prossimità di Piazza del Duomo e di Piazza Cavalli, con a disposizione i servizi fondamentali (farmacia, esercizi di vicinato, artigiani);
b) per la completa esclusività della residenza abitativa, con massime garanzie di sicurezza personale e collettiva;
c) per la piena conformità degli alloggi, più ampi e comodi di quelli attuali, alla normativa vigente in materia di impianti e di prevenzione degli incendi (inclusa la climatizzazione);
d) per la dotazione, a spese della nuova proprietà, di ogni appartamento di un monoblocco per la cucina (completo di fornelli, forno, frigorifero, lavello e cassettiera) e di un letto snodato con materasso ignifugo adatto per le manovre assistenziali eventualmente necessarie.
Le modificazioni soggettive e oggettive richiedono una rivisitazione del regime disegnato dalla legge 13 maggio 1971, n. 394, che va integrato opportunamente ricorrendo ancora alla forma della legge. L'articolo 1, della proposta di legge in esame, pertanto, definisce i rapporti tra i soggetti aventi causa dal Pio Ritiro di Santa Chiara e dalla Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere e consente che il diritto d'uso spettante all'IPAB possa, con il consenso di questa, essere trasferito ad un altro immobile equivalente.
L'articolo 2 precisa che all'avente causa dalla citata Pia Società devono essere trasferiti anche gli obblighi originari nei confronti del Pio Ritiro di Santa Chiara.
L'articolo 3 rimette la concreta attuazione del rapporto tra ente usuario e nudo proprietario a procedimenti pattizi, nel rispetto di criteri generali ben specificati.
È rimarchevole che sia già disciplinata la possibilità che il diritto d'uso spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara possa essere convertito in obblighi equivalenti; in tal caso il conseguente accordo è assoggettato ad una preventiva approvazione da parte dell'autorità competente in materia di servizi sociali (nel caso di specie si fa riferimento alla legge regionale dell'Emilia- Romagna 12 marzo 2003, n. 2).
L'articolo 4 rimette a chi è divenuto proprietario della Chiesa di Santa Chiara l'obbligo di carattere religioso che la legge n. 394 del 1971 aveva originariamente posto in capo alla Pia Società. L'articolo 5 disciplina l'ipotesi di eventuali ulteriori modificazioni dei soggetti (in modo da evitare di ricorrere nuovamente all'esercizio della potestà legislativa).
Giova infine segnalare una possibile obiezione alla presente proposta di legge, ma nel contempo si avanza anche la relativa risposta. Potrebbe, in altri termini, apparire improprio ricorrere ad una norma di legge per regolare un problema così specifico, legato a un caso territorialmente limitato. I fatti ci dicono che esistono precedenti innumerevoli di ricorso a norme, anche specifiche, di legge, o comunque contenute in atti normativi, proprio per regolare casi delimitati, quale quello che qui interessa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Trasferimento del diritto d'uso).


1. Il diritto d'uso gratuito stabilito sino a tutto l'anno 2065 in favore del Pio Ritiro di Santa Chiara, con sede in Piacenza, dalla legge 13 maggio 1971, n. 394, sulla parte del compendio demaniale denominato «ex convento di Santa Chiara» e contraddistinto nel catasto terreni del comune di Piacenza dai mappali 97, 153, 161, 162, 175, 177, 178, 179, 180, 182 e 260, B del foglio 120, può essere trasferito, previo consenso espresso dal competente organo del medesimo Pio Ritiro, per la residua durata, a un altro immobile equivalente per ubicazione urbana, dotazione di servizi e capienza.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la porzione del compendio demaniale ivi prevista, gravata del diritto d'uso gratuito, è riunita a quella in piena proprietà, e il diritto d'uso gratuito è trasferito, sino a tutto l'anno 2065, all'immobile identificato ai sensi del citato comma 1.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 è disposto con atto pubblico regolarmente registrato e trascritto.

Art. 2.
(Trasferimento degli obblighi gravanti sul nudo proprietario).


1. Gli obblighi di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 13 maggio 1971, n. 394, ad esclusione di quello indicato al numero 4), posti a carico della Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere, con sede in Parma, in qualità di nudo proprietario della porzione del compendio demaniale denominato «ex convento di Santa Chiara» rimasta in uso al Pio Ritiro di Santa Chiara e in qualità di pieno proprietario della restante parte del compendio, sono trasferiti con atto pubblico al soggetto avente causa, dalla predetta Pia Società.

2. Gli obblighi nei confronti del Pio Ritiro di Santa Chiara si conservano in capo al nudo proprietario avente causa anche nell'ipotesi che il diritto d'uso sia successivamente trasferito ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3.

Art. 3.
(Conversione e gestione degli obblighi).


1. Gli obblighi di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 13 maggio 1971, n. 394, ad esclusione di quello indicato al numero 4), possono, con il consenso delle parti interessate, essere convertiti in obblighi equivalenti; il conseguente accordo deve essere approvato dall'autorità competente in materia di servizi sociali prima di essere stipulato e assoggettato a registrazione e a trascrizione.

2. L'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 deve ispirarsi ai seguenti criteri generali:
a) leale cooperazione tra usuario e nudo proprietario;
b) indicizzazione dei contributi versati per ogni ospite, correlata dall'aumento del costo della vita misurato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai rilevato dall'Istituto nazionale di statistica;
c) rispetto di una capienza minima di dieci ospiti;
d) formalizzazione mediante contratti di diritto privato rogati in forma pubblica.

Art. 4.
(Destinazione dell'obbligo residuo).


1. L'obbligo previsto dall'articolo 2, primo comma, numero 4), della legge 13 maggio 1971, n. 394, è posto a carico del titolare della porzione del compendio demaniale denominato «ex convento di Santa Chiara» adibita a Chiesa di Santa Chiara.

Art. 5.
(Successione dell'usuario e del nudo proprietario).


1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli aventi causa dei soggetti originari, identificati nell'usuario Pio Ritiro di Santa Chiara e nel nudo proprietario Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere.

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