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Modifica all'articolo 77-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'inclusione delle risorse, derivanti dalla cessione di azioni o quote di società e dalla ve

Data: 10/09/2008
Numero: 1641-cancel

RELAZIONE


Onorevoli Colleghi! - L'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, definisce gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2009-2011, fissando la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il medesimo triennio 2009-2011.L'articolo 77-bis (Patto di stabilità interno per gli enti locali) del predetto decreto-legge, nei commi da 2 a 31, detta le disposizioni relative al nuovo patto di stabilità interno per garantire il conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti per il triennio 2009-2011.Si osserva in merito che:1) il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sarà pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.900 milioni di euro per l'anno 2010 e a 5.140 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di indebitamento netto;2) gli obiettivi programmatici imposti dal patto di stabilità interno a ciascun ente locale consistono nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari a quello del 2007, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall'applicazione degli specifici coefficienti al saldo 2007.Il comma 8 del citato articolo 77-bis stabilisce che le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, qualora siano destinate, oltreché alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, anche alla riduzione del debito, non sono conteggiati nei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Appare invece logico, poiché diversamente i comuni più virtuosi finirebbero per essere ingiustamente penalizzati, che - come disposto dalla proposta di legge in esame - anche il saldo finanziario 2007 degli enti locali possa essere ridotto di un importo pari alle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali o derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare qualora tali risorse siano destinate alla riduzione del debito.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.


1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «non sono conteggiate» sono sostituite dalle seguenti: «sono conteggiate».

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TommasoFoti
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