Regione (Archivio)

Fallimento INDACOO Soc. Coop, vicenda iniziata nel 2012; fare luce su cosa avverra' di crediti e debiti

Data: 16/11/2017
Numero: 5615
Soggetto: ASSESSORATO WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Data Risposta: 30/01/2018

Per sapere, premesso che: - 

INDACOO Soc. Coop in data 21 giugno 2012 e 12 luglio 2012 presentava presso il Tribunale di Piacenza domanda di ammissione al concordato preventivo che prevedeva un piano concordatario fondato, da un lato, sulla continuità aziendale di INDACOO Ramo Lavoro e Ramo Abitare, con mantenimento dei beni strumentali e la salvaguardia delle posizioni lavorative (cd. Ramo continuità) e, dall'altro, la dismissione del restante patrimonio della società, al fine di distribuire i proventi ai creditori sociali (cd. Ramo concordato); suddivisi in 8 classi omogenee sotto il profilo giuridico ed economico; 

il Tribunale di Piacenza, Ufficio Fallimentare, con decreto n. 8/2012 R.P.C. del 16 luglio 2012, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale proposta da INDACOO Soc. Coop. nei termini in cui al ricorso del piano concordatario, nominando il Giudice delegato e i Commissari Giudiziali, ed inoltre disponeva la convocazione dei creditori stabilendo che il decreto stesso fosse comunicato ai creditori entro il 21 ottobre 2012; 

i Commissari giudiziali con nota dell'11 ottobre 2012, comunicavano alla Regione Emilia-Romagna che la stessa era stata ricompresa nell'elenco dei creditori (allegata alla proposta di concordato) nella classe 8; 

i crediti regionali, pari a complessivi euro 2.126.115,00 venivano quindi ricompresi (come detto) nella classe 8; 

la Giunta Regionale, con proprio atto del 10 dicembre 2012, n. 1935 deliberava: 

a. di approvare la proposta di concordato presentata dalla INDACOO Soc. Coop; 
b. di pubblicare il predetto atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna; 

il Tribunale di Piacenza, Ufficio fallimentare, l'8 febbraio 2013 omologava il concordato preventivo con continuità aziendale e per cessione dei beni, proposto da INDACOO Soc. Coop P.A. con sede in Piacenza; 

se e quale sia stato l'esito per la Regione Emilia-Romagna, in ragione del credito accertato, di detto concordato; 

se sia a conoscenza della Giunta Regionale che a Piacenza si è costituito da oltre 2 anni il "Comitato a difesa dei Soci Cooperativa INDACOO" e - in particolare - se sia noto che risultano essere ben 150 i soci prestatori che hanno affidato ad INDACOO i loro risparmi (per un importo complessivo pari a circa 2.800.000,00 euro) ed oltre 200 le famiglie assegnatarie di alloggi realizzati dalla cooperativa in questione; 

se sia altresì noto che, differentemente da altre analoghe situazioni che si sono verificate di recente (ad esempio: fallimento della cooperativa Di Vittorio di Fidenza), non risulta che il movimento cooperativo - in particolare: Legacoop -abbia assunto significative iniziative solidali al riguardo e se la Giunta Regionale intenda - o meno - sollecitarle; 

se la Giunta Regionale abbia provveduto accertare, presso gli enti interessati, se si siano verificate, o stiamo per esserle, le condizioni che comportano l'applicazione dell'articolo 37, comma 2, della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, - in caso di decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà - che così recita: "l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentra nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti", In caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere quali in concreto siano gli effetti, per i detti enti, conseguenti l'applicazione della citata norma.

Tommaso Foti

DIBATTITO IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PRESIDENTE (Saliera): Possiamo quindi procedere con l'oggetto 5615.

Prego, consigliere Foti.

 

FOTI: La do per illustrata, presidente.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, consigliere Foti.

La parola alla vicepresidente Gualmini per la risposta. Prego.

 

GUALMINIvicepresidente della Giunta: Grazie, presidente. Intanto ringrazio il consigliere Foti, perché pone un quesito importante su una cooperativa che ha una procedura concordataria in corso, ma che comunque abbiamo recentemente incontrato, come dirò nella mia risposta.

Per quanto riguarda le informazioni che ci ha chiesto, in primo luogo confermo che la Regione Emilia-Romagna risulta certamente tra i creditori della cooperativa in oggetto, classificata nella classe 8; il credito ammonta – come lei stesso dice nella sua richiesta – a 2.126.115 euro che dovranno essere integralmente soddisfatti dal ramo continuità mediante i proventi che la INDACOO ricaverà dalla prosecuzione dell'attività aziendale. Questo è quello che viene indicato nel decreto del Tribunale di Piacenza del febbraio 2013. La INDACOO scpa, essendo in continuità aziendale, in conformità a quanto stabilito da questo decreto, invia ai commissari giudiziali e al comitato dei creditori una relazione semestrale, in cui sono indicate le principali attività realizzate, al fine di dare compimento al piano concordatario. Noi abbiamo richiesto informazioni alla stessa INDACOO società cooperativa, che ci ha riferito questi dati. Nell'ambito della procedura concordataria è previsto un ramo continuità e un ramo concordatario, il piano concordatario ha la durata di cinque anni più un ulteriore anno, la procedura concordataria ha previsto la scissione del patrimonio in due parti: una prima parte destinata alla soddisfazione dei creditori concordatari con la costituzione di una nuova società, la seconda invece è rappresentata dagli alloggi in proprietà indivisa che è rimasta all'interno della cooperativa proprio per proseguire l'attività ordinaria dell'abitare. Il credito della Regione, che fa parte del ramo continuità, continuerà a seguire il suo normale iter procedurale e sarà rimborsato alle scadenze previste in fase di erogazione dei contributi. Ricordo che la disciplina statale prevede, tuttavia, che le somme concesse a titolo di anticipo vadano restituite alla Regione a partire dal trentesimo anno decorrente dalla data di erogazione in quindici annualità costanti posticipate. Quindi torneranno, ma chissà dove saremo noi.

Tengo a sottolineare che la sottoscritta ha già incontrato in data 3 ottobre una rappresentante del comitato dei soci della cooperativa INDACOO insieme ad altri rappresentanti della "Di Vittorio" e della cooperativa CASER, insieme ad un'ulteriore rappresentante di Federconsumatori. Io ho ascoltato queste persone con molta attenzione, mi sono dichiarata, insieme ai servizi, disponibile al confronto e anche a dare una mano, per quanto nelle nostre competenze, alle duecento famiglie interessate da questa procedura. Le dirò tuttavia che, avendo più volte chiesto anche alla signora presente della cooperativa INDACOO, se l'iter stava andando avanti, se ci fossero particolari problemi, non ho ottenuto risposte allarmanti. Tutto sommato mi era sembrata rassicurata da come l'iter stava andando avanti.

Proprio sulla sollecitazione a trovare delle soluzioni a favore delle famiglie, noi abbiamo lavorato fin dall'inizio del mandato anche alla trasformazione delle norme che riguardano la proprietà indivisa, in particolare abbiamo modificato l'articolo 4 della legge regionale n. 24/2001 sulle politiche abitative con una delibera d'Assemblea (n. 106/2017) che favorisce la cessione in proprietà ai soci assegnatari degli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa, anche di quelle (questa è stata un'ulteriore modifica) coinvolte in procedure concorsuali.

Nell'ultima parte della sua richiesta ci chiede se è possibile applicare l'articolo 37 della legge n. 865/71, che riguarda di fatto la decadenza della concessione su aree destinate a piani per l'edilizia economica e popolare. Obiettivamente l'articolo 37 prevede che, in tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà (spesso gli enti locali) subentra nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati, a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti. Questa previsione riguarda in modo specifico le aree comprese nei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare (cosiddetti "PEEP"), approvati dai Comuni ai sensi della legge nazionale del 1962. Noi abbiamo controllato e verificato che tutte le aree sono PEEP, pertanto possiamo dire che l'articolo da lei menzionato possa essere applicato, anche se mi corre l'obbligo di ricordare che tutto ciò che riguarda le previsioni contenute nell'articolo 37 della legge nazionale n. 865 attiene a profili di esclusiva competenza comunale. Quindi le convenzioni che eventualmente il Comune fa, le decisioni che i Comuni prendono, benché qui tutto sia rispondente alla legge, proprio perché si ricade in aree PEEP, sono al di fuori della competenza regionale in senso proprio. Rinnovo però la mia disponibilità a seguire ovviamente questa importante procedura e soprattutto ad essere a disposizione delle famiglie in un'attività di confronto e di sollecitazione di soluzioni più adeguate per tutti.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, vicepresidente della Giunta Gualmini.

La parola al consigliere Foti.

 

FOTI: Ringrazio l'assessore per la risposta che mi ha fornito e soprattutto per avere riconfermato una disponibilità nei confronti degli assegnatari degli alloggi ad un confronto quantomeno, che peraltro anche a Piacenza alcuni esponenti istituzionali hanno promesso di fare con i risultati sotto gli occhi di tutti: con nessun risultato.

Signora vicepresidente, io mi scuso se tornerò un attimo su due argomenti, ma secondo me non sono affatto irrilevanti. La prima questione è quella attinente al cosiddetto "prestito sociale". Mi pare, anche se lei non l'ha detto, che alla fine vi sia stato un intervento da parte della sede centrale delle cooperative che si è fatta carico minimamente di intervenire o, meglio, di promettere un intervento per l'anno in corso di un paio di milioni di euro, riferito però a tutta la crisi del settore. Quindi è ovvio che è un intervento che, nel caso di specie, al massimo riesce a determinare delle briciole. La seconda considerazione, che invece ritengo di fare, è questa. Lei giustamente ci ha ricordato che il rientro avverrà fra trent'anni e con modalità sicuramente che non saremo in grado probabilmente di seguire, almeno sotto il profilo istituzionale. Resta però il fatto, invece, che purtroppo e secondo me questa è una norma che probabilmente meriterebbe una attenzione particolare, anche in termini di modifica, il fatto di concedere delle aree PEEP da parte dei Comuni, che è una di quelle richieste che tradizionalmente viene formulata, non può poi ritorcersi sui Comuni medesimi nel momento in cui si registra una situazione debitoria da parte della cooperativa, al punto tale che il Comune tra l'altro non fa fronte ad una situazione debitoria che serva magari a coloro i quali hanno seguito la strada di essere soci di una cooperativa a proprietà indivisa, ma tutela soltanto le banche. Qui paradossalmente il socio della cooperativa proprietà indivisa è molto meno garantito di quanto non sia garantita, con questa norma, la banca. Al punto tale che, una volta soddisfatta da parte dei Comuni l'esigenza della banca, è finito il discorso. Io mi permetto di dire che questa normativa che, se non sbaglio, anche lei ha evocato (1962), è superata dalla situazione attuale e oltretutto non responsabilizza neanche la cooperativa, perché da una parte uno deve iniziare a restituire alla Regione quanto ha avuto dopo trent'anni dalla conclusione dei lavori, quindi qui stiamo parlando del 2050, quando ci sarà consumo di suolo zero, secondo la legge urbanistica, quindi abbatteremo le case anziché costruirle. Ma, al di là di questo, vi è il fatto che vi sono almeno tre Comuni legati a questa cooperativa che non hanno interesse a risolvere la convenzione, non perché questa verrà attuata e verranno realizzati gli elementi previsti nella convenzione, ma solo ed esclusivamente perché, se risolvono la convenzione, devono mettere mano al portafoglio per pagare il debito con le banche. Il che mi pare francamente un assurdo. Quindi io colgo questa occasione per dire all'assessore delegato che io capisco perfettamente che la Regione su alcuni ambiti non possa intervenire, però, dato che invece una prima parte (quella iniziale degli interventi) viene seguita anche dalla Regione, finanziata anche dalla Regione, a mio avviso sarebbe opportuno poter fare conto su una normativa sia statale che regionale, che non sia dell'altro secolo o, meglio, della prima parte dell'altro secolo, ma possibilmente si conformi anche alla situazione attuale, ivi compreso la riforma recente di tutta la materia fallimentare.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, consigliere Foti.



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