Regione (Archivio)

Processo Aemilia: stanziamenti speciali senza requisiti di legge, la Regione pretenda i soldi dal Governo

Data: 21/03/2016
Numero: 2382
Soggetto: ASSESSORATO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER LA LEGALITÀ
Data Risposta: 20/04/2016

Per sapere, premesso che:- 

sono note le difficoltà di tipo organizzativo (assenza di spazi idonei ove tenere le udienze) che hanno preceduto - a Bologna - la celebrazione dell'udienza preliminare nel procedimento penale cosiddetto "Aemilia" e quelle che vengono denunciate, soprattutto da parte degli operatori del diritto in ragione delle evidenti carenze d'organico, per l'imminente celebrazione - a Reggio Emilia - del processo di primo grado; 

in ragione di quanto disposto dall'articolo 12 della Legge Regionale 21 ottobre 2015, n. 18, la Regione Emilia-Romagna è stata autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 748.000,00 alla società BolognaFiere S.p.A., così come individuata dal Ministero della Giustizia, per la realizzazione delle necessarie opere di allestimento dell'aula speciale, presso il padiglione n. 19 nell'ambito del quartiere fieristico bolognese, per la celebrazione dell'udienza preliminare nel procedimento penale cosiddetto "Aemilia";
 
con delibera n.217 del 22 febbraio 2016 la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato il progetto di legge recante: "Contributo straordinario al Comune di Reggio Emilia per allestimento aula speciale per la celebrazione del dibattimento nel processo penale cd Aemilia". Il predetto progetto di legge è stato trasmesso all'Assemblea Legislativa ed è - attualmente - all'esame delle V Commissione Assembleare; 

detto progetto di legge (atto n. 2245) dispone all'articolo 1, comma 1, che la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 450.000,00 al Comune di Reggio Emilia per la realizzazione delle necessarie opere di allestimento dell'aula speciale per la celebrazione del dibattimento nel processo penale cosiddetto. "Aemilia"; 

sia in occasione dell'approvazione della legge regionale n.18/2015, sia in occasione della presentazione del progetto di legge n. 2245 davanti alla V Commissione Assembleare, l'interrogante ha eccepito l'incompetenza della Regione al concorso delle spese di giustizia, essendo queste ultime predeterminate, quanto alla specifica competenza, dalla Costituzione e dalle leggi nazionali in vigore; 

in una dichiarazione riportata - e non smentita - da un'agenzia di stampa (Dire delle ore 16:32 del 19 marzo 2016), Massimo Mezzetti, assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità dell'Emilia-Romagna, ha sostenuto che la Regione "non può intervenire sul personale perché non e' sua la competenza, così come non poteva intervenire, ma lo ha fatto, investendo quasi 1,2 milioni per celebrare il processo prima a Bologna e ora a Reggio", per poi concludere: "Auspichiamo che il Governo intervenga almeno sul personale, visto che non lo ha fatto sul piano economico"; 

al di la' delle finalità proprie delle due summenzionate iniziative legislative, resta il fatto che - ora anche per ammissione dell'assessore Mezzetti, risulta che la Regione ha deciso di erogare risorse economiche in assenza dei requisiti di legge che lo consentissero, ricorrendo al procedimento legislativo al solo fine di eludere il possibile giudizio di responsabilità davanti la Corte dei Conti;

se la Giunta Regionale, alla luce di quanto sopra evidenziato, ritenga quanto meno opportuno, disporre il ritiro del progetto di legge n. 2245, più sopra richiamato; 

se la Giunta Regionale intenda rappresentare al Governo l'indifferibile necessita' che quest'ultimo adempia gli obblighi di legge in materia di Giustizia, atteso che, per dirla con le parole dell'assessore Mezzetti, che "mi auguro che il Ministero della Giustizia faccia la sua parte, visto che fino ad adesso non l'ha fatta".

Tommaso Foti

Il dibattito in Assemblea Legislativa non ha avuto luogo, avendo ritenuto il consigliere Foti, sufficiente la risposta scritta

RISPOSTA

Come noto al Consigliere interpellante, la Regione Emilia-Romagna si è fin da subito impegnata fattivamente affinché il processo c.d. "Aemilia" si svolgesse prima a Bologna ed ora a Reggio Emilia. 

Tale scelta è stata motivata dal fatto che i fatti delittuosi riguardanti il processo "Aemilia" si sono verificati in particolare in Emilia-Romagna ed è nel territorio regionale che si è ritenuto opportuno vengano giudicati, anche per poter permettere la più ampia partecipazione della comunità e delle istituzioni locali fin dalle udienze preliminari. 

Tali motivi, e naturalmente il forte impatto che i fatti legati al processo "Aemilia" hanno esercitato sulla comunità emiliano-romagnola, il valore simbolico di un processo celebrato vicino ai cittadini nonché l'interesse pubblico di cui è naturalmente portatrice l'amministrazione regionale, hanno reso indispensabile un apporto diretto della Regione. 

Lo sdegno e la preoccupazione rispetto alle vicende del caso "Aemilia" hanno dunque imposto alla Giunta di questa Regione di contribuire in maniera straordinaria al funzionamento del servizio di giustizia. Un impegno a cui la Giunta non intende rinunciare e giustificato anche giuridicamente dalle ragioni che di seguito si espongono. 

Trattandosi di un intervento straordinario finalizzato alla concessione di un contributo, è necessaria una specifica autorizzazione legislativa. 

L'iniziativa legislativa n. 2245 risulta peraltro coerente con diversi principi contenuti nello Statuto della Regione Emilia-Romagna. 

Particolare rilievo assumono, in proposito: 

· l'articolo 2, comma 1, che include, tra gli obiettivi cui la Regione ispira prioritariamente la propria azione, "l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione (...)" (lettera a)), nonché "il rispetto della persona umana, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo" (lettera d); 
· l'articolo 4, comma 1, che in relazione alle politiche del lavoro, sancisce che la Regione opera per "tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori (...)" (lettera a)), "per rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono (…) il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa" (lett. c)) e per "promuovere la coesione sociale mediante forme di (…) partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale"; 
· l'articolo 5, comma 1, lett. a), ai sensi del quale la Regione opera per "tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale (...)". 

Non vi è, infatti, dubbio che i fenomeni di radicamento criminoso costituiscono un ostacolo allo sviluppo e ledono il rispetto della persona umana. Nel contempo, essi colpiscono la dignità e la sicurezza dei lavoratori ed ostacolano la libera iniziativa economica delle imprese. 

Come noto poi, ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione italiana, la giurisdizione e le norme processuali, nonché l'ordinamento civile e penale sono materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (lett. l)), così come l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato (lett. g)). 

Tuttavia, occorre porre in luce che mediante l'intervento legislativo n. 2245 la Regione non intende incidere sull'ordinamento penale o processuale, né tanto meno sull'organizzazione amministrativa della giustizia, quanto invece contribuire, in un'ottica di collaborazione interistituzionale e in accoglimento delle istanze provenienti dalla stessa società civile (nota prot 20151202 del 2 dicembre 2015 rivolta al Ministro di Grazia e Giustizia da parte di Cgil, Cisl, Uil, Libera, Legambiente, Associazione della Stampa, Ordine dei Giornalisti), alle spese occorrenti per lo svolgimento del processo di fronte al proprio Giudice Naturale, ossia nel territorio in cui sono state poste in essere le attività criminali di insediamento e di operatività del reato associativo di stampo mafioso. 

Il progetto di legge regionale n. 2245 si pone infine pienamente in linea con quanto previsto dalla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile ), il cui articolo 1, comma 1, dispone che "la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, attraverso la promozione di interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2". In questa precisa ottica, l'articolo 3 della medesima legge consente alla Regione di promuovere e stipulare "accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a: a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso". Lo stesso articolo, al comma 1-bis, puntualizza che "per la realizzazione di progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per (…) l'adeguamento e il miglioramento di strutture (...)".

Occorre infatti rilevare che l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Reggio Emilia di farsi carico, anche a seguito della contribuzione economica da parte della Regione Emilia- Romagna, di tutti gli oneri economici ed amministrativi di allestimento di un'aula speciale all'interno del Tribunale di Reggio Emilia ha ricevuto il nulla osta del Ministero della Giustizia, che per il tramite della propria Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, ha espresso il proprio formale assenso – quindi il pieno accordo - " a che venga realizzata, nell'ambito di una complessiva collaborazione interistituzionale, tale attività di allestimento", dichiarandosi altresì disponibile a curare, ove necessario, l'allestimento degli impianti di multivideosorveglianza, nonché le eventuali implementazioni del sistema di videosorveglianza che si rendessero indispensabili (nota m-dg- DOG. 03/02/2016. 00015691.U). 

Di conseguenza, in armonia e nel pieno rispetto dei principi costituzionali, la Regione manterrà la propria disponibilità a cooperare con il Ministero della Giustizia e con le altre amministrazioni dello Stato per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di infiltrazione mafiosa nel nostro territorio.

Massimo Mezzetti


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