Regione (Archivio)

Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Andrea Rossi

Data: 28/03/2018
Numero: 176
Soggetto: Assemblea

OGGETTO 6303

Delibera: «Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Andrea Rossi. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Ivan Malavasi.» (140)

(Iscrizione all'ordine del giorno, inversione dell'ordine dei lavori, discussione e approvazione)

 

PRESIDENTE (Saliera): È pervenuta una richiesta da parte del consigliere Pruccoli di iscrizione e poi di inversione dell'ordine dei lavori per trattare prioritariamente l'oggetto 6303 recante la presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Andrea Rossi e la proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Ivan Malavasi.

Chiedo se c'è un intervento a favore e uno contro la proposta di iscrizione, prima di passare al voto per alzata di mano.

Consigliere Foti, ha la parola.

 

FOTI: Presidente, la ringrazio, perché lei ha ammesso la richiesta ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento. Debbo dire che, per mia ignoranza, grassa ed evidente però, non ho trovato disciplinato nel nostro regolamento, ma sono certo che gli uffici mi sapranno dire qual è la norma, oltre all'articolo mi pare 100, che disciplina gli atti, oggetto di decadenza nel caso in cui si sia preso atto delle dimissioni del consigliere, non ho trovato dove sia disciplinata la normativa della presa d'atto delle dimissioni del consigliere regionale. Se gentilmente gli uffici mi possono dire qual è l'articolo, sarei lieto, nulla avendo in contrario sull'inversione dell'ordine del giorno, però per invertire una delibera ci vuole il presupposto giuridico per poterla presentare.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, consigliere Foti.

L'ufficio le risponderà, ma intanto possiamo procedere. Non ci sono altri consiglieri che chiedono di intervenire.

Metto in votazione, per alzata di mano, la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'oggetto 6303.

 

(È accolta a maggioranza dei presenti)

 

PRESIDENTE (Saliera): La richiesta di iscrizione all'ordine del giorno è approvata.

Nomino scrutatori i consiglieri Zoffoli, Serri e Bargi.

Ora chiedo un intervento a favore e uno contro per l'inversione dell'ordine dei lavori in modo da affrontarla subito.

Se nessun consigliere chiede di parlare, metto in votazione, per alzata di mano, la richiesta di inversione dell'ordine dei lavori.

 

(È accolta a maggioranza dei presenti)

 

PRESIDENTE (Saliera): Approvata l'inversione dell'ordine dei lavori.

Il consigliere Andrea Rossi (con lettera datata e pervenuta il 27 marzo 2018) ha presentato formali dimissioni dall'Assemblea legislativa.

Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui do lettura: «Gentile presidente, con la presente le trasmetto con l'avvio della XVIII Legislatura, avvenuta nella giornata di venerdì 23 marzo, le mie dimissioni da consigliere regionale. Sono stati anni, all'indomani dell'esperienza da sindaco, che mi hanno consentito di entrare in contatto con un Ente che svolge una funzione di importanza straordinaria nella vita quotidiana nelle nostre belle comunità. Quella di consigliere è stata un'esperienza intensa e significativa che ha migliorato il mio background di conoscenze amministrative, che cercherò di portare con me nel nuovo e difficile ruolo che mi spetta. Grazie per la gentile collaborazione su cui ho potuto contare in questi anni, è uno spirito di reciproca lealtà che da parte mia non verrà meno, qualora sarò interessato anche in futuro alle problematiche che potranno riguardare l'Assemblea. Auguro a lei e a tutti gli altri colleghi il più sincero buon lavoro nel nuovo e rinnovato impegno per il bene della nostra amata Regione. Nel ringraziare per l'attenzione e nell'esprimervi la mia stima, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti»

Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, con votazione per alzata di mano.

La parola al consigliere Foti.

 

FOTI: Signora presidente, come è noto, la presa d'atto o è specificamente disciplinata dall'organo che ne deve prendere atto, non dalla legge in generale, o diventa difficile dire se deve essere sottoposta a votazione o meno perché in questo caso noi votiamo una presa d'atto che, per assurdo, se l'Assemblea dovesse respingere, va contro la volontà del consigliere Rossi. La parola "presa d'atto" non è sintomatica del fatto che si debba votare o meno. Occorre una norma che disciplina perché viene posta al voto perché o è un automatismo o non è un automatismo. Se è un automatismo, non serve il voto. Se non è un automatismo, serve che ci sia la norma che prevede che cosa succede nel caso l'Assemblea lo respinga. Su questo punto è noto che la Camera dei Deputati è solita respingere in prima istanza le dimissioni del parlamentare per uso, consuetudine e tradizione e accettarle la seconda volta, se e in quanto ripresentate però. Allora io penso che questo discorso non deve essere trattato con fretta perché l'articolo 100, comma 1, l'unico in cui si parla della presa d'atto, dice che «decadono gli atti del consigliere nel momento in cui l'Assemblea ne prende atto», ma ne prende atto come comunicazione o come votazione? Perché il problema è che lei sta ponendo in votazione la presa d'atto, così come, a differenza della decadenza, perché la decadenza, non essendo riservata ad altro organo che non all'Assemblea, presuppone un voto. Quindi chiedevo soltanto che mi si dicesse ai sensi di quale articolo del regolamento dobbiamo porre in votazione.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, consigliere Foti.

Lei ha citato l'articolo 101 ed è l'articolo cui si fa riferimento. L'Assemblea regionale, da quando è nata, ha sempre proceduto, intendendo per presa d'atto che il segnale che l'Assemblea in qualche modo prende atto è attraverso la votazione anche perché non c'è scritto "senza votazione", come so che in altri regolamenti c'è scritto "senza votazione". E comunque fino ad oggi si è fatto così. Il consigliere Foti ha ragione ma non ho nessuno che mi abbia detto: «Cambiamo modalità». Il consigliere Rossi si è dimesso, vi ho letto le dimissioni, come mi manifestate che prendete atto delle dimissioni? È una forma di garanzia, per esempio in Ufficio di Presidenza ne abbiamo discusso sul prendere atto e ci siamo dati una modalità consapevole, anche su suoi suggerimenti, soprattutto sui suoi suggerimenti.

Consigliere Foti le do la parola, poi al consigliere Taruffi.

 

FOTI: Presidente, non c'è dubbio che io abbia positivamente collaborato in Ufficio di Presidenza, tant'è vero che l'unica volta, che ero assente, avete chiesto un parere alla Camera che si è dichiarata incompetente a rispondervi, soprattutto nella parte degli uffici. Basterebbe leggere la nota che evidentemente alle agenzie è stata trasmessa come velina e non come nota, ma questo è un altro paio di maniche perché che non rispondessero gli uffici ma la Giunta delle elezioni, basta leggere il regolamento della Giunta delle elezioni per saperlo. Io mi sono permesso di sollevare il caso per una questione opposta alla sua, cioè dato che non è disciplinato purtroppo, cosa capita se l'Assemblea dovesse respingere la presa d'atto? È una facoltà dell'Assemblea, come lei sa, salvo che nelle caserme, nelle chiese, nelle libere assemblee elettive, ognuno esprime come vuole il proprio parere. Io non entro nell'ordine della discussione se sia giusto o non giusto porre in votazione, lei dice che in altri regolamenti c'è scritto "senza votazione", non so chi l'abbia partorita quest'idea, ma è abbastanza divertente perché, in genere, si dice quando ci vuole la votazione, non quando non ci vuole la votazione.

Nelle prese d'atto si dice quando ci vuole la votazione, non quando non ci vuole la votazione. Non so se si dimette un assessore, se la Giunta ne prenda atto o il presidente della Giunta nomini soltanto il successore, ma questo è un altro argomento. Mi limito a dire che probabilmente sarebbe stata e sarebbe opportuna una revisione del nostro regolamento alla luce anche di un evolversi della legislazione che, fatta a spizzichi e bocconi, rischia di essere incongruente per esempio tra causa di decadenza, causa di rinuncia al mandato, che è cosa diversa dalle dimissioni, causa di dimissioni per incompatibilità, che è altro caso perché questo dovrebbe essere il caso, ma il consigliere Rossi non ne fa menzione perché nel caso in cui uno voglia togliere un'incompatibilità, non la si vota di certo. È lui che vuole togliere l'incompatibilità che dice esistere e noi cosa dobbiamo dire? «Non esiste l'incompatibilità», mi parrebbe abbastanza evidente. Se il caso è quello della incompatibilità, che è cosa diversa rispetto alle dimissioni dal mandato, io dubito che possa essere sottoposto a votazione. Fino ad oggi debbo dire che abbiamo affrontato sia in Ufficio di Presidenza che in tutta la Legislatura questioni che non attenevano alla incompatibilità. Se mi dimetto perché dico «Mi dimetto», voi potete dire: «Facciamo la votazione», ma se mi dimetto per incompatibilità, potete mettere ai voti e, per assurdo, l'Assemblea legislativa tenermi in questa sede e farmi decadere dalla carica di parlamentare?

Io sono esperto nel studiarli questi casi, mi diverto molto a giocare al gatto e al topo, soprattutto quando ritengo che altri stiano giocando al gatto e al topo. Lo dico perché, se uno si dimette per incompatibilità, dovrebbe essere risolto il problema ab initio, non ha bisogno di un voto confermativo perché è lui che dichiara l'incompatibilità. Mentre se uno dice: «Mi dimetto perché non vado più d'accordo con il mio gruppo politico», potrebbe essere che il gruppo politico, per assurdo, ritenendo di poter ricucire i rapporti con questa persona o che l'abbia fatto in un momento di particolare tensione, dice: «Le respingiamo» perché, se le dimissioni sono immediatamente operative e, quando si dice "presa d'atto" che non è accettazione, si dovrebbe ritenere che sono immediatamente operative, Testo unico della legge comunale e provinciale, decreto legislativo 267 per esempio, mi pare qui venga tenuta in vigore la n. 154 solo per i casi dei consiglieri comunali, provinciali, di quartiere e regionali, non a caso prevede che il consigliere, che si dimette, con una procedura di dimissioni, a seconda dei regolamenti, decada immediatamente dalle funzioni. Io non ho dubbi sulla surroga, noi dobbiamo fare una valutazione in relazione alle eventuali cause di incompatibilità e di altro, ho il dubbio che si debba votare quando si tratta (questo penso sia un caso che non so quante volte si sia verificato) di dimissioni dove sussistono le ragioni dichiarate di incompatibilità.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, consigliere Foti.

Consigliere Taruffi, prego.

 

TARUFFI: Grazie, presidente. Siccome credo questo sia l'antipasto di quello che vivremo probabilmente tra un paio di mesi, il mio consiglio, considerando che oggi non penso che possiamo fare nulla di diverso dal prendere atto e quindi di votare, rispettando le volontà del consigliere che, per sua scelta, ha deciso di dimettersi ovviamente perché chiamato a svolgere un incarico in Parlamento non compatibile con la sua presenza qui, mi permetto solo di consigliare (consiglio non richiesto): prima di arrivare in Aula per eventualmente espletare altre pratiche amministrative, prima di questo punto, consiglierei di verificare tutte le strade possibili e immaginabili, fare tutti i passaggi da fare, formali e informali, per evitare di arrivare a dover votare in quest'Aula perché credo che quel giorno sarebbe, nel caso, un giorno molto lungo e quindi consiglio di evitare di arrivare in quella condizione.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, consigliere Taruffi.

Per chiarire, forse per dare degli elementi, il nostro Regolamento non fa distinzione tra le diverse tipologie, a differenza del regolamento della Camera, a cui forse il consigliere Foti fa riferimento, quando è Onorevole. Infatti il regolamento della Camera prevede che il presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto (delle dimissioni) senza procedere a votazione. Lo scrive. Le dimissioni del mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile. Noi non abbiamo queste distinzioni, si prende atto e tutti coloro che si sono seduti fino ad oggi su questi banchi, in caso di dimissioni (come per esempio le dimissioni di Costi e Richetti), la procedura è sempre stata questa. È ovvio che, se uno alza la mano contro, si prenderà la responsabilità personale.

Se nessun altro consigliere chiede di parlare, metto in votazione, per alzata di mano, la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Andrea Rossi.

 

(Con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Andrea Rossi).

 

PRESIDENTE (Saliera): È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1 (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del presidente della Giunta regionale). "1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto".

Do atto che, dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Emilia, relativo alla elezione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna - anno 2014 - risulta primo dei candidati non eletti nella lista di quella circoscrizione avente il contrassegno PD - Partito Democratico e per il quale fu eletto il consigliere Andrea Rossi, il signor Ivan Malavasi.

Proclamo, dunque, Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario consigliere Andrea Rossi, il signor Ivan Malavasi.

L'abbiamo sentito, non poteva essere presente. Avremo occasione.

Rammento che, a termini dell'articolo 17 - secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).

Abbiamo concluso questa parte. Procediamo con l'ordine del giorno.

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