Camera

Odg al DDL misure per il contenimento dell'epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche - Indennizzi per danni irreversibili riconducibili al vaccino

Data: 18/01/2022
Numero: 9/3442/2 / Ordine del giorno
Soggetto: Camera dei Deputati
Data Risposta: 19/01/2022

Disegno di legge: S. 2463 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Approvato dal Senato) (A.C. 3442)

La Camera, 

premesso che: 

è in vigore la norma che estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per alcune categorie di lavoratori, anche a tutti i soggetti ultra cinquantenni, con conseguente applicazione in favore di tali soggetti degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nel caso di eventuali danni da complicanze di tipo irreversibile; 

la Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto l'applicazione di detti indennizzi anche nel caso di vaccinazioni raccomandate dalle autorità sanitarie, sulla base di specifiche campagne volte a tutelare la salute della collettività. Al riguardo nella sentenza della Corte costituzionale (presidente Marta Cartabia) n. 118 del 26 maggio 2020 si legge che: « in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli ». Con detta sentenza la Corte « ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli articoli 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano », precisando che « la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale »; 

la Corte ha inoltre sottolineato che « la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio da questi subito, mentre sarebbe ingiusto consentire che l'individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012) »; 

infine, la Consulta ha ribadito, come già in altre occasioni (sentenze n. 268 del 2017 e n. 5 del 2018), che « la previsione del diritto all'indennizzo – in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata – non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la previsione dell'indennizzo completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione », 

impegna il Governo 

a garantire, in un prossimo provvedimento di urgenza utile, un pieno riconoscimento anche normativo per le eventuali richieste di indennizzo così come previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV-2, già previste dalla giurisprudenza costituzionale. 

Ordine del giorno sottoscritto dai parlamentari: Foti, Mantovani, Rachele Silvestri, Deidda, Ciaburro.

Nella seduta della Camera del 19 gennaio 2022 il Governo ha espresso parere favorevole sull'Ordine del giorno

DIBATTITO IN AULA

TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il tema che intendo porre all'attenzione dell'Assemblea è un tema abbastanza delicato, perché, come è noto, una legge dello Stato del 1992 consente che abbiano diritto all'indennizzo coloro i quali abbiano avuto dei danni permanenti anche da vaccinazione obbligatoria. Ora, come è noto, in un recente decreto -legge, ma anche in quello in esame, il Governo ha statuito l'obbligatorietà del vaccino per alcune figure e addirittura in modo generalizzato per gli over 50 anni. Cosa realizza, però, questa vicenda? Realizza un fatto che è indubbiamente clamoroso e per il quale se un cittadino che si è sottoposto volontariamente al vaccino ha, per effetto della somministrazione dello stesso, una permanente invalidità non può essere indennizzato. Pare evidente che questa disparità di trattamento non è stata colta solo da chi parla sotto il profilo politico, è stata colta molto significativamente anche dalla Corte costituzionale con una serie di decisioni, l'ultima delle quali è la n. 118 del 26 maggio 2020, presidente Cartabia; in buona sostanza, il principio che qui si ribadisce è molto semplice: chi volontariamente si sottopone al vaccino rende comunque un'utilità sociale alla comunità, proprio perché diminuisce la possibilità, per la comunità stessa, della diffusione del contagio. Molto significativamente, evocando gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, la Corte precisa che la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede, quindi, nel fatto che questo si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio. In buona sostanza, oggi, noi abbiamo, a legislazione vigente, una legge del 1992 che tutela alcune figure che, nel malaugurato caso dovessero avere delle conseguenze dannose permanenti in ragione della somministrazione del vaccino, sono coperte dalla possibilità dell'indennizzo ex lege, dall'altra parte, delle persone che invece si sono sottoposte volontariamente al vaccino - e faccio presente che sicuramente sono la stragrande maggioranza di coloro i quali attualmente hanno assunto il vaccino - e che lo hanno fatto liberamente, nel senso che non sono state costrette da un provvedimento di legge, ma una serie di provvedimenti di legge indubbiamente ha concorso fortemente a sollecitare le predette persone ad avere e a sottoporsi al vaccino. Stiamo parlando ovviamente di casi che nessuno si augura si debbano diffondere, ma ne parlo soprattutto anche in relazione, scusatemi, ai minori, perché oggi la vaccinazione è estesa anche a una fascia di età di minori, dove ovviamente i genitori che sottopongono i figli a vaccinazione si assumono delle responsabilità, non soltanto di tipo genitoriale, ma anche di decidere per terzi se e come procedere di fronte a una pandemia. Allora, scusatemi, a un genitore che già si assume questa responsabilità vogliamo anche negare la possibilità che, se domani da quel vaccino dovesse derivare un danno permanente al proprio figlio, non abbia neanche diritto all'indennizzo? Sto parlando di indennizzo, perché significativamente la legge tratta di questa materia e la legge che, torno a ripetere, è una legge datata, perché è del 1992, copre ed evidentemente copriva una fase in cui le vaccinazioni non erano tanto riferite a pandemie, ma erano riferite ad altri tipi di malattia molti dei quali, tra l'altro, debellati in Italia. Ora, essendo nota a tutti i colleghi la differenza tra indennizzo e risarcimento, siamo in una situazione dove l'ordine del giorno non evoca il risarcimento, che è un atto che poi se un soggetto individualmente vuole potrà sicuramente attivare nelle forme e secondo le procedure di legge, ma un indennizzo automatico che non obblighi il cittadino a dover attivare un procedimento di natura civilistica contro chicchessia per avere un riconoscimento di un diritto che altri hanno; ci sembra una cosa di buonsenso. Voglio anche aggiungere che in tal senso anche il Senato della Repubblica, nel corso della discussione di questo provvedimento, già si è pronunciato e si è pronunciato nel senso di prospettare al Governo altra uguale e idonea soluzione che consiste nel fatto, non di procedere ovviamente soltanto all'accoglimento di un ordine del giorno, ma di prospettare e di introdurre una norma di legge modificativa, evidentemente, della legge del 1992 che, quindi, consenta di poter accedere all'indennizzo anche a coloro i quali non si sono sottoposti a vaccinazione in ragione di un obbligo di legge, ma di una libera scelta di volontà, data comunque da una campagna vaccinale che è stata intrapresa dallo Stato e che lo Stato ha sollecitato nell'interesse, ovviamente, della salute pubblica ai cittadini stessi. Io, quindi, faccio appello, perché il Governo possa accogliere in modo pieno questo ordine del giorno (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

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TommasoFoti
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