Camera

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore in materia di compatibilita' urbanistica dell'uso delle sedi impiegate dalle associazioni di promozione sociale

Data: 03/08/2018
Numero: 1059 / Proposta di legge
Soggetto: Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
Data Risposta: 24/05/2022

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività

RELAZIONE

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ultimo decennio si è registrata nel nostro Paese una diffusa proliferazione di associazioni di promozione sociale (APS) che, di fatto, però, hanno come funzione esclusiva o prevalente quella di gestire luoghi di culto per le comunità islamiche in immobili privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza, necessari per tale destinazione d'uso. In particolare, la prassi, ormai invalsa su tutto il territorio nazionale, è quella di presentare una richiesta all'amministrazione comunale per poter usufruire di locali pubblici da adibire a centro culturale. Una volta ottenuta la concessione, senza che sia necessario il cambio di destinazione d'uso e in assenza di modifiche ai piani urbanistici, i locali sono adibiti a luoghi di culto, conformemente alle norme vigenti. Si tratta, in sostanza, di un escamotage che sfrutta le maglie di una normativa pensata per tutt'altro scopo, la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante « Disciplina delle associazioni di promozione sociale » (i cui contenuti sono ora stati trasfusi nel codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), che doveva servire per « riconoscere il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ». Insomma, la legge era nata per aiutare circoli culturali e associazioni sportive dilettantistiche o culturali ad essere riconosciute e procurarsi una sede senza eccessivi aggravi burocratici; ma, invece, è diventata ben presto il grimaldello utilizzato dalle comunità islamiche per insediarsi nel ter- ritorio italiano creando moschee e madrasse nella completa indifferenza delle istituzioni, in spregio alla legge e nella sostanziale impossibilità a intervenire da parte delle Forze dell'ordine. Il punto centrale del problema è la previsione secondo cui le sedi delle associazioni di promozione sociale « in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica » (art. 71, comma 1, del codice del Terzo settore, in cui sono state trasposte, modificandole, le norme originariamente recate dall'articolo 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000). L'ampia portata applicativa sia della nozione di associazione di promozione sociale sia della deroga urbanistica ha permesso a molti enti di invocare le norme in esame per giustificare situazioni di tutt'altra portata rispetto a quelle originariamente pensate dal legislatore; la normativa, infatti, è divenuta lo strumento attraverso il quale creare edifici di culto islamico in locali del tutto inadeguati: le comunità islamiche, con la falsa dicitura di associazioni culturali, hanno potuto occupare scantinati, garage, negozi, magazzini e altro destinandoli a luoghi di culto. In proposito, si ricorda che già nel 2013, con la sentenza n. 181, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'impossibilità di qualificare come associazione di promozione sociale un'associazione islamica che, oltre a prevedere nel proprio statuto finalità quali « favorire lo studio e la conoscenza della lingua araba e della cultura islamica, sia tra i credenti islamici sia tra i cittadini di diversa religione e cultura; promuovere una maggior comprensione e migliori relazioni tra i soci e le istituzioni locali, gli uffici pubblici e la cittadinanza in genere », preveda o faccia svolgere presso la propria sede attività di culto o di preghiera, precisando, peraltro, che la sede e i locali di un'associazione di promozione sociale non possono essere suscettibili di un uso promiscuo tra attività di effettiva promozione sociale e attività di culto. Il Consiglio di Stato, nella medesima sentenza, ha ribadito, inoltre, che « proprio in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, le relative sedi, ai sensi dell'art. 32, legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono localizzabili in tutte le parti del ter- ritorio urbano, essendo compatibile con ogni destinazione d'uso urbanistico, e a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio impressa specificamente e funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire. Pertanto, ove, come nella specie, non venga specificamente dimostrato un vincolo strumentale dell'attività di culto rispetto alle attività di promozione sociale che l'associazione intende realizzare, si rischierebbe di consentire un utilizzo dei tutto strumentale ed opportunistico della normativa di estremo favore sopra richiamata per porre un edificio destinato al culto in qualsiasi parte del territorio comunale. Occorre ulteriormente precisare che, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 383/ 2000, il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo è riconosciuto anche per il conseguimento di finalità di carattere culturale e di ricerca etica e spirituale. È evidente che la finalità di ricerca etica e spirituale è attività distinta dall'esercizio delle pratiche di culto, configurandosi la "ricerca" come attività che si giova della dimensione sociale e associativa attraverso lo scambio delle opinioni e delle conoscenze e che non può confondersi con la mera attività di culto, quale pratica religiosa esteriore riservata ai credenti di una determinata fede e senza nulla impingere sulla conformità o meno a Costituzione del culto che non è questione rilevante nel caso concreto e che il provvedimento impugnato non ha nemmeno toccato ». Alla luce di ciò, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema, appare evidente la necessità di colmare il vuoto normativo che si è venuto a creare in questa materia, prevedendo esplicitamente l'impossibilità per tutte le associazioni di avvalersi della normativa di favore applicabile alle associazioni di promozione sociale ai fini della destinazione di locali da adibire all'esercizio del culto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1. 1. 

All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano alle associazioni di promozione sociale che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto »

Proposta di legge presentata dai parlamentari Foti e Butti

Nella seduta dell'Assemblea del 16 ottobre 2018 la proposta di legge è stata assegnata, in sede referente, alla Commissione VIII

Sono altresì richiesti i pareri delle Commissioni I, V, XII

Nella seduta del 4 aprile 2019 la proposta di legge è stata sottoscritta anche dal deputato Silvestroni

Nella seduta della Commissione VIII la proposta di legge è stata illustrata ed il dibattito rimandato ad altra seduta.

Nella seduta della Commissione VIII del 10 dicembre 2020 l'on. Foti ha chiesto la fissazione di tempi certi con riferimento al Pdl in questione, riservandosi di avvalersi, in caso contrario, di tutti gli strumenti regolamentari di garanzia della attività legislativa per le opposizioni.

Nella seduta della Camera del 12 ottobre 2021, in forza del voto a maggioranza espresso dall'Aula, il Pdl è stato rinviato in Commissione.

In data 13 luglio 2022 la I Commissione ha dato nulla osta su n. 3 proposte emendative.

In data 13 luglio 2022 l'esame della proposta di legge è stato rinviato ad altra seduta.

DIBATTITO IN COMMISSIONE, SEDUTA DEL 3 APRILE 2019

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059 Foti.

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Tommaso FOTI (FdI), relatore, preliminarmente all'illustrazione del provvedimento a sua prima firma, chiede che la Commissione acquisisca agli atti la recentissima ordinanza n. 76 del 27 marzo 2019 in cui si affronta in termini concreti la questione oggetto della sua proposta di legge, peraltro nel senso da questa auspicato. L'autorità giudiziaria nega, infatti, la tutela cautelare all'organizzazione ricorrente che chiedeva la sospensione del provvedimento adottato dal Comune per l'immediata cessazione dell'utilizzo come luogo di culto di un immobile sede del centro culturale islamico. La proposta si compone di un unico articolo finalizzato alla modifica dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017), volta a escluderne l'applicazione per le sole associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto. La disciplina novellata, nella formulazione vigente, consente di utilizzare sedi e locali a disposizione degli enti del Terzo settore per le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Una identica disposizione era già contenuta nella legge n. 383 del 2000 all'articolo 32 comma 4. In sostanza essa legittima l'insediamento di un'associazione di promozione sociale e l'esercizio della relativa attività in una qualunque delle zone o destinazioni d'uso omogenee previste dal citato decreto ministeriale, senza che si possano opporre limitazioni derivanti dall'assetto urbanistico del territorio interessato. Né appare necessario verificare la conformità urbanistica dei locali delle associazioni di promozione sociale, dal momento che la citata norma ne sancisce la compatibilità con tutte le destinazioni d'uso. Ritiene assolutamente condivisibile la ratio del citato articolo 71, in quanto consente di superare le oggettive difficoltà per le associazioni di trovare capannoni o altri spazi adeguati alle proprie attività, senza doversi avventurare in difficili procedure di cambio della destinazione d'uso. La problematica affrontata dalla proposta di legge in esame, come esplicitato nella relazione illustrativa, riguarda la limitazione dell'applicazione di questa disciplina per incidere sul fenomeno della proliferazione di associazioni che, di fatto, hanno come funzione esclusiva o prevalente quella di gestire luoghi di culto in immobili privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza, necessari per tale utilizzo. L'esperienza peraltro evidenzia come tali pratiche siano ampiamente utilizzate dalle comunità islamiche. L'esigenza di colmare una lacuna normativa che ha consentito un uso strumentale della disciplina di favore per le organizzazioni ritenute portatrici di un peculiare valore sociale appare anche suggerita da copiosa giurisprudenza. Da parte sua anche il legislatore regionale si è mosso, quantomeno in Lombardia, circostanza che però ha evidenziato come i poteri legislativi dello Stato non siano interamente surrogabili, come dichiarato espressamente dalla Corte Costituzionale. Venendo alla formulazione del testo, si riserva di valutare la congruità dell'espressione « occasionalmente », dal momento che potrebbe creare una incertezza applicativa, dovendosi forse chiarire che la fattispecie considerata dalla norma proposta è integrata da un effettivo uso, in via continuativa o con cadenza periodica cadenzata, che non faccia dubitare del fatto che il bene è adibito a vero e proprio luogo di culto. Conclusivamente, sintetizza i principi cardine della sua proposta legislativa in due punti: porre fine all'uso strumentale delle sedi delle associazioni come veri e propri luoghi di culto e stimolare le associazioni ad utilizzare la procedura legittima della richiesta di adibire dei locali a luoghi di culto, eventualmente chiedendone la modifica dell'attuale destinazione d'uso. 

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


DIBATTITO IN COMMISSIONE, SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2020

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059 Foti. 
(Seguito esame e rinvio). 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 3 aprile 2019. 

Tommaso FOTI (FDI), relatore, preso atto che nessun collega ha chiesto di intervenire in sede di discussione generale, chiede che questa si consideri esaurita e che pertanto si proceda alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti. Ciò al fine di pervenire ad una rapida conclusione, se possibile entro l'anno, dell'esame di una proposta che è stata avviata più di un anno e mezzo fa, trovandosi costretto, in caso contrario, ad attivare gli istituti regolamentari che consentono di discutere in Assemblea gli argomenti delle minoranze entro tempi certi. 

Alessia ROTTA, presidente, nel rinviare alla riunione dell'Ufficio di presidenza già prevista per oggi le determinazioni in ordine al prosieguo dell'esame, anche con riguardo alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, precisa di non poter offrire garanzie sui tempi di esame della proposta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


DIBATTITO IN AULA, SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2021

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 YLENJA LUCASELLI (FDI). Grazie Presidente, inizio subito dalla parte finale della relazione presentata poco fa, perché la relatrice ha concluso dicendo che la proposta del collega Foti di Fratelli d'Italia di modificare l'articolo 71 del codice del Terzo settore sostanzialmente non ha motivo di essere. Credo che qualcosa debba essere chiarita, perché la base sulla quale il collega Foti ha presentato questa proposta di legge di modifica deriva dalla lettura attenta di moltissime sentenze, di moltissime pronunce giurisprudenziali, ma non solo, e adesso le analizzeremo in maniera più compiuta. Infatti, quello che la giurisprudenza più volte ha messo in evidenza è che le destinazioni d'uso degli immobili devono essere indicate in maniera precisa e soprattutto devono essere conformi alle normative vigenti. Secondo moltissime sentenze, non da ultima la n. 683 del 2011 del Consiglio di Stato, emerge che le deroghe al piano regolatore comunale non possono essere di entità tale da elidere le esigenze di ordine urbanistico sottese al piano, in particolare, non possono legittimare eccezioni alle destinazioni di zona, sulle quali si fonda la struttura concettuale stessa del Piano regolatore generale nelle scelte fondanti sull'uso del territorio. Cosa ci dice il Consiglio di Stato, ribadito anche nella sentenza del TAR del Veneto del 27 gennaio 2015 e ripreso dalla sentenza n. 34812 del luglio 2017 della Corte di Cassazione? Il principio generale è che, quando parliamo di modifica del cambio di destinazione ad uso, sappiamo che l'articolo 71 del codice del Terzo settore prevede per le associazioni che si occupano di promozione sociale una sorta di facilitazione rispetto al cambio di destinazione d'uso stesso. Noi invece chiediamo che, quando il cambio di destinazione d'uso non è legato ad associazioni che svolgono attività sociale, ma invece, è legato a motivi religiosi, ritornino ad applicarsi le norme attualmente vigenti per tutti gli altri casi. Questa non è una volontà di modifica ultronea rispetto alle normative vigenti, ma è semplicemente la richiesta di omogeneità e di uniformazione della normativa in essere rispetto ai principi che noi già conosciamo, che comportano non soltanto una maggiore chiarezza nei rapporti fra Stato e regioni (sappiamo che le competenze sono molto diverse), ma anche e soprattutto perché diventa importante individuare l'oggetto che viene poi sottoscritto dalle associazioni e, quindi, l'attività di conseguenza che quelle associazioni fanno sul territorio. Questo lo diciamo proprio perché sappiamo bene che ci sono casi in cui la categoria funzionale dell'immobile viene strumentalmente utilizzata come fosse una semplice associazione ma, di fatto, diventano centri religiosi veri e propri. In questo senso, attraverso questa proposta, andiamo proprio nel solco di quanto detto dal TAR del Veneto, perché - cito una parte del disposto della sentenza - occorre distinguere il caso di esercizio di un'attività associativa all'interno di un capannone, o di altri luoghi, nel quale si svolgono, privatamente e saltuariamente, preghiere religiose e attività di espressione dello ius utendi del proprietario, inidonea a mutamenti di destinazione suscettibili di creare, per l'afflusso di persone o di utenti, centri di aggregazione da tutti i luoghi in cui, invece, questi centri di aggregazione riescano a formarsi (chiese, moschee e centri sociali), aventi come destinazione principale o esclusiva l'esercizio del culto religioso o altre attività con riflessi di rilevante impatto urbanistico, che richiedano la verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a dette destinazioni. Il tema è che, finché viene svolta all'interno di un luogo una riunione e, indipendentemente dall'oggetto del dibattere, una tipologia di riunione che può essere considerata come una riunione privata, fino a quando questo accade, è chiaro che si possono ancora applicare le norme dell'articolo 71; quando però quelle norme, e quindi la facilitazione per l'autorizzazione urbanistica a svolgere in quel luogo, all'interno di quel territorio, luoghi di culto (quindi, parliamo di strutture che hanno la possibilità di avere moltissimi fruitori), è chiaro che la normativa deve essere diversa. Bisogna restringere l'ambito di applicazione, nel senso che è necessario che quelle autorizzazioni vengano sottoposte ad un vaglio non facilitato ma che, invece, seguano le regole previste per tutti gli altri casi. Questo ha a che fare anche con la sicurezza dei nostri territori; è chiaro che lì dove ci sono tantissime persone che si rivolgono in un centro, perché è una moschea, perché è un altro luogo di incontro ufficiale anche a matrice religiosa, allora è importante che ciò venga definito nell'ambito e nel quadro della materia urbanistica generale che prevede la competenza non solo delle regioni, ma anche e soprattutto nazionale. Infatti, dobbiamo ricordare che, nel rispetto di quanto previsto e definito dagli articoli 8, primo comma, e 19 e 20 della Costituzione, deve essere garantita la possibilità di culto e, quindi, di esprimere la propria libertà religiosa, ma ciò non può andare in contrasto con un principio fondamentale, quello di governo del territorio, stabilito dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la competenza legislativa in questo caso è concorrente fra Stato e regioni proprio per la necessità di determinare anche decisioni in materia di sicurezza di quei luoghi. Riteniamo quindi che questa proposta di legge di fatto vada a rendere più omogenea una normativa che, in questo momento, invece, prevede facilitazioni per il riconoscimento dal punto di vista urbanistico a situazioni che, all'interno dei nostri territori, possono creare problematicità che non vengono quasi mai considerate e valutate, partendo dalla sicurezza, come ho detto, arrivando alla viabilità, ma soprattutto determinando la conoscibilità da parte dello Stato di quello che accade sui propri territori. Credo che questo sia semplicemente un atto di buonsenso e credo che la normativa vada effettivamente modificata in questo senso (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

DIBATTITO IN AULA, SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2021

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ALESSIO BUTTI (FDI). Presidente, grazie. Quanto rappresentato testé dalla relatrice per la maggioranza, onorevole Deiana, è emerso questo pomeriggio, cioè poche ore fa, in sede di Comitato dei nove. Lei sa, Presidente, che il Comitato dei nove è il luogo deputato per la valutazione e l'analisi degli emendamenti, ma è accaduto esattamente quello che ha detto l'onorevole Deiana, e cioè che il Comitato dei nove, e quindi la Commissione, non era in grado di valutare un emendamento, presentato nelle ultime ore, che non ha bisogno di interpreti (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), non ha bisogno di esegeti, non ha bisogno di traduttori, ed è un emendamento dei colleghi della Lega, anche accettabile, di 3 righe, esattamente di 3 righe, coerente peraltro con la proposta da noi avanzata. Vede, Presidente, nella parte sinistra di questa maggioranza c'è chi non si limita semplicemente a presentare una proposta di soppressione di un articolo della nostra proposta di legge, che trasuda, come dire, legalità, perché è contro ogni tipo di abusivismo edilizio (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia) e non consente la costruzione e la realizzazione di moschee abusive, non si limita alla soppressione, va oltre; non si limita nemmeno a votare contro, va oltre. Perché vedete, colleghi, questo provvedimento di Fratelli d'Italia, a prima firma del collega Foti, galleggia in Commissione da ormai due anni e non era mai il momento di trattarlo, perché una volta c'erano i problemi degli equilibri della maggioranza, un'altra volta c'era sempre qualcosa di più importante. Ebbene, noi sappiamo perfettamente che questa è materia sensibile, che certamente andrebbe a creare delle discrepanze all'interno della maggioranza. E allora, onorevole Deiana, in Parlamento non si può discutere di materie sensibili a quattro giorni dal voto del ballottaggio (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), ma si possono organizzare le manifestazioni il sabato prima del voto di ballottaggio nella città più importante d'Italia, che è Roma, dove sono impegnati candidati sindaci del centrodestra e del centrosinistra. Beh, colleghi, hanno tentato per due anni, Presidente, con le argomentazioni più strane, di non trattare questo argomento. Avete provato anche con i vizi di costituzionalità. Purtroppo per voi, non solo noi conosciamo perfettamente il diritto di culto, che difendiamo e che non c'entra nulla con questa nostra proposta (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), non solo noi conosciamo la giurisprudenza costituzionale, non solo questo testo è coerente con le pronunce del TAR e del Consiglio di Stato, ma questo è un testo che ci viene richiesto dai sindaci certamente del centrodestra, ma anche della sinistra, sindaci che avranno Fratelli d'Italia al loro fianco per combattere l'abusivismo e per combattere il fenomeno delle moschee abusive (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Questo è fondamentale! Ma attenzione, c'è un aspetto in più, perché noi conosciamo anche il diritto urbanistico e allora sappiamo che un immobile che è privo di qualsiasi requisito per la sicurezza, non può ospitare centinaia di persone e diventare un luogo di culto, segnatamente una moschea. Questo lo sanno i sindaci, lo sanno gli amministratori, lo sa la gente che vive e amministra il territorio. E allora - e concludo - le associazioni islamiche che non hanno ancora regolato i rapporti con lo Stato, come prevede il comma 3 dell'articolo 8 della Costituzione, non possono utilizzare come grimaldello una legge meritevole e meritoria, che consenta al terzo settore e all'associazionismo che opera per il sociale di poter usare un immobile per gli scopi sociali senza il cambio di destinazione d'uso. Eh no! Noi dobbiamo capire una cosa fondamentale: la legge è uguale per tutti ed è uguale anche per le associazioni culturali islamiche (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! Questo è un provvedimento che parla di abusivismo, contro l'abusivismo, ed è un provvedimento che parla di legalità. Vi assumete una responsabilità pesantissima riportandolo in Commissione, ma saremo lì e continueremo e insisteremo affinché ci sia la trattazione e ci sia l'espressione di un voto di questo Parlamento, perché la questione sta diventando veramente indecorosa. Siamo contro, ovviamente, il rinvio in Commissione (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

DISCUSSIONE IN COMMISSIONE VIII, SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2021

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Tommaso FOTI (FDI) ringrazia preliminarmente i colleghi per il caloroso benvenuto che hanno inteso rivolgergli per il suo ritorno, al momento temporaneo ma che auspica possa essere definitivo a partire dal mese di dicembre. Intervenendo sui lavori della Commissione, richiama l'attenzione della Commissione sulla proposta di legge a sua prima firma C. 1059, discussa in Assemblea lo scorso 12 ottobre, sulla quale sono stati presentati due soli emendamenti, uno dei quali, a giudizio della relatrice Deiana, tale da rimettere in discussione l'intero provvedimento, per il quale è stato chiesto infatti il rinvio in Commissione. Avendo la Commissione licenziato i provvedimenti urgenti e quasi tutti gli atti dovuti ad essa assegnati, ritiene che sia giunto il momento per concludere l'esame della citata proposta di legge, che si sostanzia nella discussione di un solo emendamento, sul quale invita la maggioranza ad assumere una decisione definitiva e tempestiva.

DISCUSSIONE IN COMMISSIONE VIII, SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2021

Paola DEIANA (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame è stato oggetto di rinvio in Commissione lo scorso 12 ottobre su sua proposta, previamente condivisa in sede di Comitato dei nove, che aveva avanzato in quanto era stato presentato in Assemblea un emendamento da parte del gruppo della Lega che ha riaperto, di fatto, la discussione del provvedimento, che si era conclusa in Commissione con l'approvazione del suo emendamento soppressivo e il conseguente mandato a riferire in senso contrario sul testo. Nell'avanzare all'Assemblea la proposta di rinvio del testo in Commissione ha anche ricordato che l'approvazione dell'emendamento interamente soppressivo ha precluso anche la possibilità alle altre Commissioni di esprimersi in fase consultiva. Ricorda sinteticamente che esso reca una modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale. La modifica che la norma in esame intende apportare è volta a escludere l'applicazione per le sole associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto l'applicazione del regime di favore, previsto dal medesimo articolo, in merito alla destinazione d'uso di sedi e locali in cui si svolgono le attività istituzionali dei predetti enti. L'articolo 71 del Codice, infatti, nel disporre che le sedi degli enti del terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso non omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, deroga alla disciplina ordinaria del testo unico dell'edilizia, che considera il mutamento di destinazione d'uso fra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee urbanisticamente rilevante e soggetto a titolo abitativo edilizio. Rileva, al riguardo, che la citata disposizione del Codice, nel disciplinare il principio della indifferenza funzionale delle destinazioni d'uso di sedi e di locali in cui si svolgono le attività degli enti del terzo settore, si differenzia in termini più restrittivi rispetto alla disposizione contenuta nella legge n. 383 del 2000, all'articolo 32, comma 4, recante la disciplina delle APS, in quanto fa espresso riferimento alle attività istituzionali degli enti, ossia quelle attività, indicate nello Statuto, attraverso le quali ciascun ente persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che lo caratterizzano come ente di terzo settore ed identificabili nelle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice che, solo in quanto tali, godono del particolare favore del legislatore, con esclusione implicita di attività diverse, ivi comprese quelle secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del Codice. Sottolinea, inoltre, che la compatibilità urbanistica precostituita ex lege ai sensi dell'articolo 71, non possa in ogni caso prescindere dal rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei requisiti di agibilità dello stesso immobile. In conclusione, considerando che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare che non è ipotizzabile un'interpretazione estensiva di attività di promozione sociale che comprenda l'esercizio del culto, ho avuto modo di evidenziare – anche durante la discussione generale in assemblea che, a nostro avviso, la proposta in questione introduce una precisazione priva di elementi innovativi e di utilità interpretativa. Ricorda infine che in Assemblea è stato presentato l'emendamento a prima firma della collega Lucchini, che mirava ad aggiungere al testo la locuzione « di confessioni religiose che non hanno stipulato intese ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione ». Si tratta in sostanza di escludere dall'applicazione della norma le attività di culto riferite alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddista Italiana, l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG). Conclusivamente, ribadisce quanto già evidenziato in sede di dibattito in Assemblea, in ordine alla necessità di acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo in esame, senza aprire la fase emendativa su un testo che, in assenza di contributi delle altre commissioni, presumibilmente sarebbe priva di effetti. In tal senso dichiara di aver preventivamente interloquito con il collega Foti condividendo questo percorso procedurale. 

Alessia ROTTA, presidente, nel riservarsi di sottoporre all'ufficio di presidenza convocato al termine della seduta odierna ogni opportuna determinazione sul prosieguo dell'esame del provvedimento, ritiene comunque opportuno l'orientamento del collega Foti. Resta inteso che la Commissione è infatti libera di valutare se definire fin d'ora un termine per la presentazione degli emendamenti oppure se – aderendo alle indicazioni della relatrice – ritenere il testo già sufficientemente maturo per essere trasmesso alla commissione in sede consultiva. 

Tommaso FOTI (FDI), confermando quanto già anticipato dalla collega Deiana, dichiara di aver condiviso la proposta di superare la fase emendativa, essendosi già sostanzialmente svolta, e di trasmettere direttamente il testo alle Commissioni I, V e XII, oltre alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, il cui contributo sarà determinante per completare l'istruttoria del provvedimento. 

Alessia ROTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

INTERVENTO IN AULA SULL'ORDINE DEI LAVORI, SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2022

TOMMASO FOTI (FDI). Presidente, mi rivolgo a lei per rivolgermi anche al Presidente Fico e ai signori capigruppo qui presenti. Vede, Presidente, ci sono molti modi per giocare sporco, ma consiglierei di fermarsi. Da alcune settimane, dopo che è stata due anni in Commissione, è venuta in Aula, è stata rinviata in Commissione per acquisire i pareri delle altre Commissioni, è stata tenuta ferma nelle altre Commissioni per 4 mesi, arrivati finalmente alla calendarizzazione, a termini di Regolamento, decisa dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, la proposta di legge C. 1059 a firma Foti, Butti ed altri, che riguarda certamente norme in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per la loro attività (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia) ma che riguarda - parliamoci chiaro - il fatto che non ci siano moschee abusive sul territorio nazionale, viene continuamente imboscata. Le scuse sono le più varie e le più variopinte, però una cosa deve essere certa: l'ordine del giorno, per come è stato stabilito, lo si può esaurire nei 3 giorni. Se vi sono problemi sulle mozioni, su cui la maggioranza non ha trovato la quadra, si chieda il rinvio ma non si sogni nessuno - parlo a nuora perché suocera intenda, cioè, tanto per essere chiaro, parlo a nuora-sinistra, perché suocera-centrodestra di Governo intenda - di voler passare alle elezioni amministrative prima di discutere questa norma di legge, perché questa è una norma di civiltà nell'interesse di chi utilizza quei locali, dei cittadini, dell'ordine pubblico e dei sindaci (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

DIBATTITO IN AULA, SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2022

TOMMASO FOTI, Relatore di minoranza. Presidente, ovviamente i pareri sono esattamente opposti a quelli espressi dalla relatrice per la maggioranza: parere contrario sull'emendamento Federico 1.1; favorevole sugli identici Foti 1.5 e Lucchini 1.10. Chiedo anche se in questo momento posso fare l'intervento come relatore. PRESIDENTE. Certamente, può motivare i pareri. TOMMASO FOTI, Relatore di minoranza. Ho sentito delle critiche abbastanza inopinate a questa proposta di legge. Vorrei far presente a chi è intervenuto pensando di aver capito tutto il significato della proposta di legge che, in realtà, è stata esaminata, discussa e valutata quanto non è mai stata valutata una proposta di legge di un solo articolo in quest'ambito. Dirò di più. Quando è stato richiesto il rinvio in Commissione, collega del gruppo Italia Viva, è stato richiesto per un unico motivo: perché era stato presentato un emendamento non dal gruppo di Fratelli d'Italia, ma dal gruppo della Lega, che era diverso dal soppressivo, e la relatrice, ricorderà bene la situazione, disse: su questo nuovo emendamento noi chiediamo che si pronunci la Commissione di merito, atteso che sugli emendamenti non si era pronunciata, perché con il soppressivo non c'era bisogno che altre Commissioni si pronunciassero. Bene, la Commissione di merito si è pronunciata sull'emendamento soppressivo e se qualcuno ha avuto la compiacenza di leggere il parere della I Commissione, dopo la citazione della giurisprudenza (penso che il relatore fosse un costituzionalista che non vorrei che qualcuno volesse censurare per il suo parere), vedrà che il Comitato ha concluso con questo parere - evito di leggere tutte le premesse cito testualmente - di esprimere parere favorevole alla proposta con la seguente condizione: «alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione del provvedimento, stabilendo che la prevista esclusione dell'applicazione dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, per le associazioni di promozione sociale che svolgono - anche occasionalmente - attività di culto, non costituisca una regola generale assoluta, ma sia prevista in casi puntuali e tassativi, specificatamente motivati come necessari ai fini della tutela di beni pubblici fondamentali». Se chi è intervenuto così diffusamente e dottamente sulla proposta in esame si fosse quantomeno peritato di leggere gli atti della Commissione (Commenti) …bisogna andare a capirli, il problema è che si possono leggere ma bisogna capirli (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! La Commissione ha fatto un duplice discorso. Il primo discorso è stato quello della relatrice che ha dichiarato la sua impossibilità di individuare un elenco specifico di norme che consentissero di accogliere la condizione formulata dal Comitato. La seconda tesi, me ne potrà dare atto la collega relatrice di maggioranza, è stata quella di dire: noi pensiamo che una modifica quale quella apportata dagli emendamenti identici 1.5 e 1.10 possa di per sé accogliere e sicuramente dare ampia attuazione alla richiesta della Commissione, atteso che viene aggiunta l'espressione "di confessioni religiose che non hanno stipulato intese ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione". Ora si potrà dire che questo emendamento non soddisfa la richiesta della I Commissione, ma non si può dire che vi è stata un'inadempienza nel voler cercare di andare incontro al parere del Comitato, atteso che il principio a cui ci si è attenuti è stato quello dell'emendamento soppressivo. Quindi, è inutile fare degli emendamenti modificativi, occuparsi molto di più di emendamenti modificativi, se la tesi che viene privilegiata dalla relatrice è quella della soppressione, perché se si sopprime la proposta di legge non si vede come si possa andare avanti con l'emendamento. Ma voglio ricordare che, per gli edifici religiosi, è prevista specificatamente una norma che prevede che essi debbano essere individuati negli ex piani regolatori - chiamateli piani strutturali, chiamateli PUG, chiamateli con le sigle che volete -, negli strumenti urbanistici dei singoli comuni. Dico di più: la distinzione fatta dal legislatore è una distinzione talmente puntuale, che egli neppure si preoccupa di vedere se la confessione religiosa in argomento abbia chiesto, o meno, il riconoscimento ai sensi dell'articolo della Costituzione appena citato. È una individuazione urbanistica sic et simpliciter, al punto che anche la confessione cattolica non può aprire una chiesa se non è previsto nello strumento urbanistico (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia) e al punto che, in numerosi casi, non essendo stato previsto lo strumento urbanistico, si è ricorsi alla variante allo strumento urbanistico per consentire di dar luogo alla richiesta che era stata formulata. Allora, parliamoci chiaro: non io, ma centinaia di sindaci in Italia hanno sollevato il problema delle cosiddette moschee abusive (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia); non io, ma decine di sindaci hanno chiesto al legislatore una norma senza la quale erano costretti ad esprimere dinieghi, impugnati sistematicamente davanti al giudice amministrativo, con ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato inframmezzati dalle sospensive. Io capisco le posizioni politiche - posso comprenderle - ma non si dica che giuridicamente il problema non esiste. Voi state negando che esista un problema giuridico con una speciosa argomentazione politica (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), mentre si doveva fare tutt'altro: negare, con una speciosa argomentazione giuridica, quello che era il vostro credo politico. Allora, Presidente, penso di poter dire che io, il collega Butti e il collega Zucconi, firmatari di questa proposta, abbiamo pazientato oltre ogni limite. Vorrei ricordare che questa proposta è stata incardinata - tanto per essere chiari - con la presenza del Governo giallo-verde, poi è stata rinviata con il Governo giallo-rosso e oggi la discutiamo con il Governo di larghe intese. Quindi, non si dica che non c'è stato il tempo per esaminarla! Mi darà atto la relatrice che più volte ho dovuto sollevare la questione dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno della Commissione, al punto tale che si è dovuti intervenire più volte sulla Commissione affari costituzionali, nella seconda fase del provvedimento, perché esprimesse il parere richiesto, ben sapendo che - se si vuole - si può procedere anche senza il parere della Commissione, perché la Commissione non è obbligata necessariamente ad esprimerlo. Allora, tanto per essere chiari, se vi fosse stata la volontà da parte della maggioranza di porsi il tema che qui ho posto, perché - mi chiedo - non si è preso quanto aveva scritto il relatore del Comitato presso la I Commissione e non si è peritato di scrivere un emendamento molto migliore di quello che abbiamo presentato, pur con firme distinte, la collega Lucchini ed io? Non capisco perché non si sia accettata questa impostazione e se ne sia adottata un'altra, nel senso semplicemente di dire: "noi avanziamo questa proposta modificativa che, a nostro avviso, assolve e risolve la questione". Mi darete atto che, se la proposta invece è quella soppressiva, si tratta di un argomento ancora diverso perché - vede signor Presidente - se qualche collega oggi interviene, lo fa solo sull'argomento soppressivo, perché altro non gli è consentito di fare. 

PRESIDENTE. La invito a concludere cortesemente, onorevole, perché ha esaurito tutto il tempo a disposizione. 

TOMMASO FOTI, Relatore di minoranza. Non ho più tempo come relatore? PRESIDENTE. No. 

TOMMASO FOTI, Relatore di minoranza. Allora, vado alla conclusione, semplicemente osservando che il relatore di minoranza ha espresso parere contrario sull'emendamento soppressivo, mentre sarebbe stato sicuramente favorevole ad esaminare altri emendamenti, che non sono stati minimamente posti alla nostra attenzione. Questo è un emendamento votato da una parte della maggioranza perché poi - dobbiamo dirla tutta - non l'ha votato tutta la maggioranza in Commissione; una parte della maggioranza ha votato a favore dell'emendamento soppressivo, anche chiudendo la bocca a quell'altra parte di maggioranza che probabilmente avrebbe potuto argomentare in modo diverso l'emendamento "modificazioni" (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)

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TommasoFoti
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