Regione (Archivio)

Garante per la salute, ruolo da attribuire al Difensore civico regionale; Foti: 'proposta di legge per dare seguito alla legge nazionale'

Data: 22/03/2017
Numero: 4342
Soggetto: Assemblea

Colleghi Consiglieri! - 

la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) introduce la figura del Garante per la salute alla quale i cittadini potranno rivolgersi per segnalare eventuali malfunzionamenti nel sistema sanitario. 

Il presente progetto di legge, in linea con il disposto dell'articolo 2, comma 1, della summenzionata legge attribuisce il ruolo di Garante per la salute al Difensore civico regionale. 

Nel cercare il giusto equilibrio tra gli interessi di quanti operano in ambito sanitario e dei cittadini che devono poter confidare in un sistema di tutele ad assistenza tanto sicuro quanto efficace, democraticamente accessibile ed economicamente sostenibile, si prevede che il difensore civico, quale Garante per la salute, possa essere interpellato da ogni paziente, a titolo gratuito, per segnalare le disfunzioni del sistema di assistenza sanitaria e socio sanitaria. A seguito della segnalazione, e previa verifica, il difensore interviene a tutela del diritto leso. 

Nell'ambito della Relazione annuale con la quale il Difensore civico relazionerà l'Assemblea legislativa in ordine all'attività svolta quale Garante per la salute lo stesso potrà avanzare suggerimenti in ordine provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari.

Progetto di legge 

"Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per la salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24"

Art.1 

(Attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale) 

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) la Regione Emilia-Romagna con la presente legge affida all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute. 

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. 

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 e ss.mm.ii. (Nuova disciplina del Difensore Civico). 

4. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni di Garante per il diritto alla salute si avvale della struttura organizzativa e di supporto tecnico prevista dall'articolo 16 bis della L.R. n. 25 del 2003. 

5. Il Difensore civico presenta annualmente, contestualmente alla relazione sull'attività svolta, di cui all'articolo 11 della L.R. n. 25 del 2003, il rendiconto del lavoro svolto quale Garante per il diritto alla salute, segnalando al contempo all'Assemblea legislativa eventuali provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari.

Tommaso Foti

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