Camera

Odg al DDL disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - Contratti di locazione, ripristinare equità tra mondo pubblico e privato

Data: 21/02/2022
Numero: 9/3431-AR/106 / Ordine del giorno
Soggetto: Camera dei Deputati
Data Risposta: 22/02/2022

Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.C. 3431-A/R)

La Camera, 

premesso che: 

l'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica di allora e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, aveva previsto, per gli anni 2012- 2014, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applicasse al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali; 

la sospensione del detto aggiornamento è stato esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ad opera, rispettivamente, dei decreti legge nn. 192/2014, 210/2015, 244/2016, 205/ 2017, 145/2018, 162/2019 e 183/2020 

l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, proroga, il predetto blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione dell'indice ISTAT anche per l'anno 2022; 

detta previsione normativa risulta fortemente vessatoria per i proprietari privati che si trovano costretti a subire, nell'ambito di un rapporto contrattuale in corso che dovrebbe avere natura privatistica e rispondere alle ordinarie regole della locazione, un'imposizione derogatoria rispetto al regime pattuito nonché rispetto alle norme civilistiche. I contratti di locazione, nei quali le pubbliche amministrazioni rivestono il ruolo di conduttore, non dovrebbero, infatti, essere soggetti a differenze di alcun genere rispetto ai contratti di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulati da altri soggetti privati; 

la norma in questione si palesa come l'ennesima violazione dei principi della libera contrattazione, oltre ledere gli ordinari principi di correttezza e trasparenza che dovrebbero sempre caratterizzare i rapporti tra Stato e cittadino, 

impegna il Governo 

a volere considerare la proroga di cui in premessa come definitiva quanto alla vigenza degli effetti e, conseguentemente, ritornare a far data dal 1° gennaio 2023 al regime previgente al decreto-legge n. 95 del 2012 e alle modifiche in seguito succedutesi. 

Ordine del giorno sottoscritto dai parlamentari: Foti, Butti, Rachele Silvestri, Ferro, Galantino, Zucconi, Osnato, Mantovani.

DIBATTITO IN AULA

...
TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, alla base del contratto di locazione vi è indubbiamente un accordo delle parti in ordine alle clausole che si vanno a sottoscrivere. Ora, come lei ricorderà, l'anno 2012 non è stato un anno per così dire fortunato. Vi era una situazione economica particolare; sono state assunte, tra il 2011 e il 2012, delle misure di carattere eccezionale che, proprio per la loro eccezionalità derogatoria, avrebbero dovuto trovare un'applicazione limitata nell'ordinamento. In realtà, i contratti stipulati da privati con la pubblica amministrazione, dal 2012 non possono trovare la rivalutazione dell'indice Istat prevista dalla legge perché una legge del 2012 e una serie di decreti-legge che si sono susseguiti hanno, di fatto, spazzato via questa possibilità anno per anno. Ora, voi converrete che se lo Stato contrae con il privato ed è il primo che disattende le regole che si è dato, e che si è dato in un rapporto che - torno a ripetere - è il punto di incontro di due volontà, può essere che in termini derogatori si proceda per un anno, due anni o tre anni, ma qui siamo a un decennio! Di fatto, chi ha locato alla pubblica amministrazione, da dieci anni è impedito nell'avere quella rivalutazione, che se invece fosse stato un contratto tra privati sarebbe stata rispettata. Signor rappresentante del Governo, io penso che il principio del legittimo affidamento sia un principio che non può essere sottoposto a violenza continua. Anche nel decreto-legge oggi in esame, l'articolo 3, comma 3, ripropone la stessa norma volta alla non applicazione dell'indice Istat. Bene, quest'ordine del giorno non vi chiede di voler modificare per quest'anno la norma, perché, evidentemente, essendo già stato esaminato l'emendamento soppressivo, sarebbe un repetita non iuvant, ma almeno dal prossimo anno questo Governo si può impegnare a ristabilire il regime ordinario della locazione, anziché far prevalere nei confronti del privato la prepotenza dello Stato? Perché uno Stato liberale, se tale vuole essere, non altera le regole del gioco. Le regole del gioco possono avere un momento di sospensione dovuta a cause di forza maggiore, ma che la causa di forza maggiore diventi dieci anni di crisi economica del Paese, allora forse il problema non va scaricato sul privato ma sullo Stato che non riesce a fare quello che uno Stato dovrebbe fare, cioè una politica di bilancio corretta (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

DIBATTITO IN AULA

TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, alla base del contratto di locazione vi è indubbiamente un accordo delle parti in ordine alle clausole che si vanno a sottoscrivere. Ora, come lei ricorderà, l'anno 2012 non è stato un anno per così dire fortunato. Vi era una situazione economica particolare; sono state assunte, tra il 2011 e il 2012, delle misure di carattere eccezionale che, proprio per la loro eccezionalità derogatoria, avrebbero dovuto trovare un'applicazione limitata nell'ordinamento. In realtà, i contratti stipulati da privati con la pubblica amministrazione, dal 2012 non possono trovare la rivalutazione dell'indice Istat prevista dalla legge perché una legge del 2012 e una serie di decreti-legge che si sono susseguiti hanno, di fatto, spazzato via questa possibilità anno per anno. Ora, voi converrete che se lo Stato contrae con il privato ed è il primo che disattende le regole che si è dato, e che si è dato in un rapporto che - torno a ripetere - è il punto di incontro di due volontà, può essere che in termini derogatori si proceda per un anno, due anni o tre anni, ma qui siamo a un decennio! Di fatto, chi ha locato alla pubblica amministrazione, da dieci anni è impedito nell'avere quella rivalutazione, che se invece fosse stato un contratto tra privati sarebbe stata rispettata. Signor rappresentante del Governo, io penso che il principio del legittimo affidamento sia un principio che non può essere sottoposto a violenza continua. Anche nel decreto-legge oggi in esame, l'articolo 3, comma 3, ripropone la stessa norma volta alla non applicazione dell'indice Istat. Bene, quest'ordine del giorno non vi chiede di voler modificare per quest'anno la norma, perché, evidentemente, essendo già stato esaminato l'emendamento soppressivo, sarebbe un repetita non iuvant, ma almeno dal prossimo anno questo Governo si può impegnare a ristabilire il regime ordinario della locazione, anziché far prevalere nei confronti del privato la prepotenza dello Stato? Perché uno Stato liberale, se tale vuole essere, non altera le regole del gioco. Le regole del gioco possono avere un momento di sospensione dovuta a cause di forza maggiore, ma che la causa di forza maggiore diventi dieci anni di crisi economica del Paese, allora forse il problema non va scaricato sul privato ma sullo Stato che non riesce a fare quello che uno Stato dovrebbe fare, cioè una politica di bilancio corretta (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

Nella seduta del 22 febbraio 2022 della Camera, stante il parere contrario del Governo, l'Ordine del giorno è stato respinto.

facebbok

Rassegna Stampa

TommasoFoti
powered by Blacklemon Srl