Camera

Odg al DDL recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato - Chiarire il ruolo degli insegnanti di sostegno

Data: 04/06/2020
Numero: 9/2525/62 / Ordine del giorno
Soggetto: Camera dei Deputati
Data Risposta: 04/06/2020

Disegno di legge: S. 1774 − Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (Approvato dal Senato) (A.C. 2525)

La Camera, 

premesso che: 

il disegno di legge in esame, reca misure ingenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

l'insegnante di sostegno è contitolare della classe in cui è presente l'alunno certificato in base alla legge n. 104 del 1992 e non solo di quest'ultimo a lui affidato (decreto legislativo n. 297 del 1994, articolo 315, comma 5; Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001, articolo 15, comma 10; decreto Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, articoli 2, comma 5, e articolo 4, comma 1) e la sua funzione non viene meno quando è assente il docente curricolare: inoltre, il docente di sostegno sovrintende alla classe solo quando è assente l'insegnante curricolare purché tale situazione non si prolunghi oltre un tempo ragionevole e comunque se non è essenziale svolgere con l'alunno affidato attività al di fuori dell'aula in cui è presente la classe;

l'insegnante di sostegno ha, dunque, piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quelli certificati: egli contribuisce, infatti, alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi ed è chiamato – di conseguenza – a valutare i risultati del suo insegnamento, 

impegna il Governo 

con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1 comma 7-quater del decreto-legge in esame, come modificato dal Senato della Repubblica, a volersi attenere in sede di applicazione della detta norma, con riferimento al ruolo e alla funzione degli insegnanti di sostegno, a quanto in premessa richiamato e specificato.

On. Tommaso Foti

Nel corso della seduta della Camera l'Ordine del giorno è stato riformulato così come di seguito

La Camera, 

premesso che: 

il disegno di legge in esame, reca misure ingenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

l'insegnante di sostegno è contitolare della classe in cui è presente l'alunno certificato in base alla legge n. 104 del 1992 e non solo di quest'ultimo a lui affidato (decreto legislativo n. 297 del 1994, articolo 315, comma 5; Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001, articolo 15, comma 10; decreto Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, articoli 2, comma 5, e articolo 4, comma 1) e la sua funzione non viene meno quando è assente il docente curricolare: inoltre, il docente di sostegno sovrintende alla classe solo quando è assente l'insegnante curricolare purché tale situazione non si prolunghi oltre un tempo ragionevole e comunque se non è essenziale svolgere con l'alunno affidato attività al di fuori dell'aula in cui è presente la classe; 

l'insegnante di sostegno ha, dunque, piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quelli certificati: egli contribuisce, infatti, alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi ed è chiamato – di conseguenza – a valutare i risultati del suo insegnamento, 

impegna il Governo 

con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1 comma 7-quater del decreto-legge in esame, come modificato dal Senato della Repubblica, a valutare l'opportunità di attenersi in sede di applicazione della detta norma, con riferimento al ruolo e alla funzione degli insegnanti di sostegno, a quanto in premessa richiamato e specificato.

Nella seduta del 4 giugno, così come riformulato, l'Ordine del giorno è stato accolto dal Governo

DIBATTITO IN AULA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A). Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi articolo 89, comma 1, del Regolamento, i seguenti ordini del giorno, in quanto estranei rispetto ai contenuti del provvedimento in esame: Trano n. 9/2525/45, Pagano n. 9/2525/146, Claudio Borghi n. 9/2525/161, Bellachioma n. 9/2525/163, Toccalini n. 9/2525/165. Ha chiesto di intervenire per illustrare l'ordine del giorno n. 9/2525/29 il deputato Bond. Si intende che vi abbia rinunciato. Ha chiesto di intervenire il deputato Foti. 

TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente, il decreto-legge in sede di conversione, oggi al nostro esame, contiene una norma, all'articolo 1, comma 7-quater, che è stato inserito dal Senato. Io penso che si debba fare una riflessione rispetto al tema degli insegnanti di sostegno, che non sono insegnanti qualsiasi, sono insegnanti che il più delle volte hanno avuto anche una specializzazione prima di quella del sostegno e, quindi, hanno una specializzazione in più rispetto agli insegnanti ordinari. Ebbene, pare di leggere tra le righe di questo comma che l'insegnante di sostegno sia una persona che si occupa soltanto degli alunni o dell'alunno certificato ai sensi della legge n. 104 del 1992. In realtà, una costante definizione normativa dell'insegnante di sostegno - mi permetto di ricordarla: il decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 315, comma 5; l'ordinanza ministeriale n. 90 del 2001, all'articolo 15, comma 10; il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, all'articolo 2, comma 5, e all'articolo 4, comma 1 - raffigura l'insegnante di sostegno in un altro modo: non è un insegnante a latere, è un insegnante che fa parte a tutti gli effetti del corpo scolastico che segue quella classe, partecipa ai lavori della classe a cui è assegnato e, soprattutto, partecipa agli scrutini, quindi con piena cognizione di quanto è accaduto nel corso dell'anno scolastico al punto di potersi esprimere; e si esprime al pari di tutti gli altri insegnanti. Ora io, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, pongo questa questione al rappresentante del Governo: non si può far passare l'idea che l'insegnante di sostegno sia una persona che in definitiva è destinata anche all'insegnamento a domicilio, perché potrebbe così interpretarsi la norma per come vagamente è stata scritta. L'insegnante di sostegno è quella persona che, indubbiamente, concorre e promuove il piano educativo individualizzato, ne definisce gli obiettivi didattici, ma noi sappiamo bene che poi, attraverso l'attività anche dei comuni, è l'operatore e l'educatore scolastico che in definitiva risponde e segue rispetto all'allievo certificato. Allora, signor rappresentante del Governo, questo ordine del giorno non ha altra finalità che chiedere al Governo di dare una interpretazione di questa norma inserita dal Senato, perché il decreto-legge originario, come lei sa, non la prevedeva, e io penso che un accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/2525/62, a mia firma, possa servire a dare un'applicazione corretta ad una norma che, diversamente, potrebbe essere foriera di parecchie contestazioni; tanto dovevo in termini di chiarimento, quanto in termini di impegno per il Governo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

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TommasoFoti
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