Camera

Prorogatio degli organi di tutela giurisdizionale; introdurre termine per il rinnovo di 60 o 90 giorni

Data: 10/03/2021
Soggetto: Giunta per il Regolamento

Comunicazioni del Presidente su una modifica del Regolamento in tema di prorogatio degli organi di tutela giurisdizionale

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Tommaso FOTI suggerisce la possibilità di inserire la previsione di un termine, che potrebbe essere individuato in 60 o 90 giorni, entro il quale si debba procedere al rinnovo nella nuova legislatura degli organi in questione, ad evitare che la permanenza in carica dei membri degli organi di tutela giurisdizionale – scelti originariamente tra i deputati in carica e che all'insediamento della nuova legislatura potrebbero non essere più membri della Camera – si protragga per un termine incerto; ciò anche in vista del maggiore allineamento possibile della composizione – che, a differenza degli organi giurisdizionali del Senato, non contempla la presenza di soggetti estranei alla composizione politica della Camera – e del funzionamento dei predetti organi, di nomina presidenziale, ai precetti in materia giurisdizionale enunciati dalle corti internazionali.

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Tommaso FOTI tiene a rimarcare che gli organi di giustizia interna della Camera, nel rispetto del principio dell'autodichia, devono comunque conformarsi a determinate caratteristiche di indipendenza e terzietà prescritte dalle magistrature supreme come caratteristiche essenziali per l'esercizio della giurisdizione; occorre dunque adottare soluzioni che preservino queste caratteristiche ed evitino il rischio che ci si trovi di fronte ad una denegazione dei diritti. Ribadisce quindi l'opportunità di individuare un termine di durata della prorogatio, in alternativa al quale, accogliendo le preoccupazioni manifestate dal collega Fiano, si potrebbe ipotizzare un ampliamento dei termini, nel periodo interessato dalla vacatio degli organi in questione, sia per la proposizione dei ricorsi che per le decisioni, auspicando al riguardo una maggiore osservanza dei termini previsti dalle norme regolamentari di secondo grado nell'ambito della giurisdizione interna.

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Tommaso FOTI ritiene che l'esistenza di un termine, ancorché ordinatorio e non perentorio, costituisce comunque un argine temporale e a valenza sollecitatoria del quale occorre tener conto, anche se non lo si osservi alla lettera.

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TommasoFoti
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