Regione (Archivio)

Consorzio di Bonifica di Piacenza. Foti: 'pesanti irregolarita', si nomini un Commissario che rinvii le elezioni'

Data: 07/12/2015
Numero: 1755
Soggetto: Assessore all'agricoltura, caccia e pesca
Data Risposta: 02/02/2016

Per sapere, premesso che:- 

l'articolo 16 della Legge Regionale n. 42/1984, come sostituito dall'articolo 2 della Legge Regionale n.5/2010, nel disciplinare le modalità per la convocazione dell'assemblea dei consorziati e quelle riguardanti l'elezione dei componenti il consiglio d'Amministrazione dei Consorzi di bonifica, nulla dispone in materia di presentazione delle liste per l'elezione del detto consiglio, oltre al fatto che le liste, a seconda della sezione in cui il contribuente è iscritto, devono essere sottoscritte da un numero minimo di aventi diritto (quantificato al successivo comma 8), senza - per altro - stabilirne il numero massimo. Al riguardo, evidenzia l'interrogante che "...la fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È' infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto [...]" (Corte Costituzionale, Sentenza 19 febbraio- 4 marzo 1992, n.83). E' quindi evidente che, seppure con grave ritardo, dovrà il legislatore regionale intervenire in merito per evitare di incorrere nella censura - da parte del Giudice delle leggi, se adito - del citato comma 8), dell'articolo 16 della Legge n. 42/1984; 

l'articolo 16 dello Statuto del Consorzio di bonifica di Piacenza, approvato il 20 settembre 2010 dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1385, nulla dispone in ordine alle modalità di sottoscrizione delle liste dei candidati e all'eventuale autenticazione delle firme dagli stessi apposte, limitandosi a disporre al comma 4 del detto articolo: "Le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto". Ciò con evidente disparità di trattamento rispetto a quanto disposto - dal successivo comma 5 - per i candidati, dei quali "Deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e data di nascita….,che debbono comunque essere titolari del diritto all'elettorato attivo"; 

con deliberazione n. 225 del 30 settembre 2015 il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica propone, dopo averlo adottato, al Consiglio d'Amministrazione di approvare il documento recante: "Istruzioni operative di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali" e la relativa modulistica; 

con deliberazione n. 21 del 7 ottobre 2015 il Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica di Piacenza approva il documento dal titolo "Istruzioni operative di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali", allegato alla detta deliberazione sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da 13 paragrafi e 17 allegati, valutando nella premessa "...detto documento (con la relativa modulistica ad esso allegata) meritevole di approvazione e di idonea divulgazione anche alfine di fornire ai consorziati le disposizioni e la documentazione utile a facilitarne l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo" . Detto documento, così definito dall'organo che l'ha approvato, anziché "disciplinare gli aspetti operativi e pratici del procedimento elettorale, in conformità alla Legge Regionale n.42/1984, allo Statuto consortile, approvato dalla Giunta Regionali ...., e alle disposizioni dettate dal consiglio di Amministrazione con delibera n. 16 dell'11 settembre 2015" introduce - contra legem - vere e proprie nuove norme volte a disciplinare, in modo casareccio ed interessato, ciò che né la legge né lo statuto Consortile dispongono. Infatti, il documento, a differenza di quanto accade per le circolari interpretative, detta al punto 4 (Liste di candidati: tempi e modalità di presentazione) nuove disposizioni prive, come detto, di riferimento normativo alcuno (ad esempio: "Equivale ad autenticazione delle firme dei presentatori l'avere allegato copia dei relativi documenti d'identità"), realizzando - nel caso qui citato - un'illegittima equiparazione tra firma autenticata e firma non autenticata ma accompagnata da fotocopia di documento d'identità. Non solo, ma neppure si indica - nel documento - quali sono i soggetti deputati ad autenticare le firme, tant'è che - avvenuta la presentazione delle liste - viene richiesto a due esimi professionisti (con deliberazione del Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica di Piacenza n. 324 del 25 novembre 2015) un parere pro veritate in ordine "alla facoltà o meno di un consigliere comunale di autenticare le firme dei presentatori di una lista di candidati per le elezioni consortili" e "alla regolarità formale e sostanziale delle autenticazioni effettuate dai consiglieri comunali attraverso l'esibizione del codice fiscale". E' qui il caso di preliminarmente osservare che le "istruzioni elettorali" - quelle anche contenute nel documento che qui interessa - come più volte ribadito dalle autorità che le emana, a partire dal Ministero dell'Interno "hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per la elezione alla carica di...". Proprio per la detta funzione delle "istruzioni elettorali" e alla stregua delle considerazioni che precedono, alcuna valenza può essere riconosciuta alle "istruzioni" del Consorzio di bonifica di Piacenza laddove quest'ultime si sostituiscono o surrogano norme della legge regionale e/o quelle dello statuto consortile, risultando all'evidenza ostativi i fondamentali principi in materia di gerarchia delle fonti. L'avere preteso da parte del documento in esame l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste senza che questo risultasse disposto né dalla Legge Regionale n.42/1984, né dallo Statuto consortile, costituisce una così marchiana violazione di legge da rendere nullo ogni successivo atto. E così pure illegittima - poiché anch'essa non disposta né dalla detta legge regionale né dallo statuto consortile - è l'asserita (dal Comitato Amministrativo) equivalenza tra firme autenticate e sottoscrizioni prive di autenticazione ma considerate tali per il solo fatto che alle stesse è allegata fotocopia dei documenti d'identità dei sottoscrittori; 

non solo, ma occorre osservare che i quesiti, ancorché capziosi ed interessati rivolti dal Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica di Piacenza a due esimi professionisti, ottengono risposte che attestano la contraddittorietà e le lacune delle disposizioni impartite dal Consorzio per la presentazione delle liste. Al riguardo occorre osservare che i detti pareri pro veritate riconoscono - in primo luogo - la competenza del consigliere comunale all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori ("atteso il silenzio della legge regionale e dello statuto in materia di elezioni consortili", afferma l'avvocato Michele De Fina);

proprio in ragione del silenzio della legge e dello statuto, nell'evocato parere reso dall'avv. De Fina, ancora si legge: "Si tenga poi conto che, per costante e risalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, le norme dettate per gli enti territoriali ed i principi da esse desumibili si devono applicare in via analogica a tutti gli enti pubblici locali (intesi come quei soggetti che esercitano le proprie funzioni con riferimento ad un ambito territoriale limitato), ove determinate questioni non siano disciplinate (nds: è il caso del Consorzio di Bonifica di Piacenza) dalla relativa normativa di settore". E quindi: "...Non è un caso, sotto tale profilo, che seppure con riferimento alle operazioni di voto, l'articolo 18, comma 7 dello Statuto del Consorzio di bonifica statuisca che: «Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali». Ne segue che nulla disponendo - né la Legge Regionale n.42/1984, né lo statuto consortile - in materia di raccolta delle firme dei sottoscrittori per la presentazione di liste, si applicano, in ragione della sopra citata disposizione statutaria, le norme in materia di elezioni comunali, e dunque: il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali; la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale; il D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge n. 81/1993; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che ha riunito e coordinato tutte le vigenti disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi degli enti locali; 

non solo, ma la modulistica predisposta dal Consorzio di bonifica - allegata e parte integrante del documento prima adottato e poi approvato dagli organi di indirizzo politico del Consorzio - presenta evidenti vizi. In primo luogo, va evidenziato che la modulistica predisposta non comprende quella riservata alla sottoscrizione delle liste davanti a soggetti abilitati all'autenticazione delle firme. Non solo, ma il modulo approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio prevede che debba indicarsi di ogni sottoscrittore: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero unico identificativo riportato nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, oltre alla copia della carta d'identità. E così pure il modulo predisposto per la presentazione della lista dei candidati prevede che quest'ultima sia "corredata per ciascun candidato e ciascun sottoscrittore delle copie dei documenti di identità in corso di validità". Detta modulistica, approntata - come visto - in modo incompleto dal Consorzio, sembra appositamente predisposta per indurre in errore chi intende presentare una lista di candidati sottoscritta davanti a soggetti abilitati all'autenticazione delle firme. Ed - infatti - gli effetti dell'incompletezza della modulistica approntata dal Consorzio hanno costituito l'alibi - che tale è - per l'annullamento, da parte del Comitato Amministrativo costituito nel suo plenum da candidati della lista "Acqua Amica", delle liste "Equità per tutti" presentate per la prima e la seconda sezione. In secondo luogo, va osservato che altro vizio - comune alle liste ammesse - contenuto nel predetto modulo per la sottoscrizione delle liste non è stato minimamente tenuto in conto alcuno, ancorché insanabile, dai componenti del Comitato Amministrativo del Consorzio quando gli stessi hanno deciso l'ammissione della lista "Acqua Amica" della quale sono candidati e della lista "La Terra". Nel modulo predisposto - comunemente detto "atto separato" - non risulta che debbano essere indicati sia la composizione della lista (fondamentale, atteso anche che - nell'elezione che qui interessa - la stessa è "bloccata", giacché non si possono esprimere preferenze, e - quindi - il candidato è eletto, quorum permettendo, in ragione dell'ordine allo stesso attribuito nella lista), sia l'identità di ogni singolo candidato, indispensabile affinché il sottoscrittore possa - senza dubbio alcuno - individuarlo. Giova qui richiamare la decisione della sezione V del Consiglio di Stato del 22 febbraio 2002, n. 1087, che così dispone: «Gli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 sono norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi. La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione della lista. » [ Cfr. Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 10 maggio 1999, n. 535; decisione 17 maggio 1996, n. 575; decisione 28 gennaio 1996, n. 111; decisione 28 gennaio 1996, n. 112]. Ne segue che le liste ammesse ("Acqua Amica" e "La Terra") alle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica di Piacenza con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 332 del 30 novembre 2015 avrebbero dovuto essere - ma così non è stato!!!! per le "nobili" ragioni richiamate nel punto successivo - da quest'ultimo ricusate; 

quanto alla deliberazione n. 332 del 30 novembre 2015 con la quale è stata decisa l'esclusione delle liste "Equità per tutti" (come detto, presentate per la I sezione e per la II sezione) - a tacere del motivazioni di diritto addotte, tutte facilmente confutabili (vedi, ad esempio: Consiglio di Stato, sezione V, decisione n. 3488 del 13/06/2006; Consiglio di Stato, sezione V, decisione n. 813 del 04/03/2008) - va qui ribadito che il detto organo e' costituito da 5 componenti, tutti candidati nelle liste "Acqua amica" presentate per l'elezione del consiglio d'amministrazione del Consorzio, che hanno deciso l'ammissione della lista di cui fanno parte e l'esclusione delle concorrenti liste "Equità per tutti". Al riguardo non può esimersi dall'evidenziare l'interrogante che la partecipazione di candidati alla decisione riguardante l'ammissione delle liste elettorali e', per costante giurisprudenza, ritenuta illegittima. In tema, oltremodo chiara risulta infatti la decisione n. 732 del 6 luglio 1994 del Consiglio di Stato: «...Non può ragionevolmente dubitarsi che la commissione elettorale circondariale debba compiere le operazioni di sua pertinenza con la massima possibile obiettività e serenità [...]. Anche per gli organi collegiali, per i quali l'ordinamento positivo non dispone espressamente circa l'astensione dei componenti, vale il principio generale (desumibile dai precetti delle leggi che tale obbligo impongono in determinate ipotesi) che chi ha un interesse alla deliberazione deve astenersi. Le varie norme che regolano sporadicamente l'astensione dei membri di taluni organi collegiali amministrativi, la cui posizione viene a trovarsi in situazione di incompatibilità con la funzione da svolgere, debbono, infatti, essere considerate non come isolate enunciazioni di proposizioni particolari, ma come applicazioni di un principio generale. Ora, appare inconfutabile che la circostanza che un membro della commissione elettorale circondariale abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista (nds: figuriamoci se ha sottoscritto la dichiarazione di presentazione di candidatura) non dà sufficiente affidamento che lo stesso possa svolgere le sue funzioni con quelle garanzie di neutralità ed imparzialità che, necessarie in qualsiasi attività amministrativa, maggiormente s'impongono nel procedimento elettorale, in una fase tanto delicata quale l'ammissione delle liste alla competizione. E la partecipazione del componente che sia stato sottoscrittore di una lista è illegittima, non solo quando la commissione esamini la lista sottoscritta, ma anche quando deliberi in ordine all'ammissione delle altre liste perché anche in questa ipotesi l'interesse, attesa la posizione concorrenziale esistente fra le varie liste, potrebbe condizionare la decisione»; 

infine, come già evidenziato dall'interrogante in altro atto di sindacato ispettivo, nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 332 assunta in data 30 novembre 2015 dal Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica di Piacenza, testualmente si legge: "preso atto che con nota in data 24 novembre 2015, protocollo n. 12630, è stata ritirata la lista dei candidati della sezione 2° contraddistinta con il simbolo La Terra", e più oltre si legge testualmente "preso pure atto che, con nota in data 24 novembre 2015, protocollo n. 12652, è stata ritirata la lista di candidati della sezione 3° contraddistinta con il simbolo La Terra". Il detto ritiro delle liste "La Terra" nelle predette sezioni e' frutto di tanto fantasiosa quanto illegittima procedura, censurabile sotto tutti i profili, nessuno escluso. Ciò nonostante, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica di Piacenza ha testualmente deliberato: "di prendere atto del ritiro delle liste dei candidati delle sezioni 2° e 3° contrassegnate con il simbolo La Terra". Anche con riferimento al caso di specie, costante giurisprudenza esclude che l'organo adito (nel vaso che qui interessa, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica di Piacenza) possa autorizzare il ritiro delle liste presentate (nella fattispecie - per altro - solo quelle per l'elezione dei componenti del consiglio d'amministrazione del Consorzio nelle sezioni II e III, non risultando ritirate dai primi sottoscrittori quelle per l'elezione delle sezioni I e IV). Si vedano al riguardo le - qui di seguito - elencate sentenze: Consiglio di Stato, Sezione V, 1 ottobre 1998, n. 1384; analogamente Tar Calabria, Catanzaro, 26 ottobre 2004, n. 2001, nonché, in base al principio del contrarius actus, Tar Veneto 18 maggio 1999, n. 675; sulla forma e sui termini concorda Tar Campania, Napoli, 17 maggio 2002, n. 2487; Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Bari, 12 marzo 1998, n. 265; 

se, alla luce dei fatti sopra esposti, nessuno dei quali può essere oggetto di contestazione essendo gli stessi verificabili per tabulas, la Giunta Regionale - avvalendosi di quanto disposto dell'articolo 20, comma 2, della Legge Regionale n. 42/1984 e s.m.i. - intenda disporre la nomina di un Commissario ad acta con il compito di adottare - con ogni urgenza - il provvedimento di rinvio delle elezioni indette dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, necessario a garantire la correttezza della procedura e ad individuare gli atti adottati in violazione di legge, al fine dei conseguenti adempimenti correttivi da parte degli organi ordinari e di ogni provvedimento utile alla conclusione della procedura, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Tommaso Foti

DIBATTITO IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO 1755

Interpellanza riguardo alle modalità adottate per le elezioni di rinnovo del CdA del Consorzio di bonifica di Piacenza e alle iniziative che si intendono assumere al riguardo. A firma del Consigliere: Foti.

(Svolgimento)

 

PRESIDENTE (Saliera): Procediamo con l'oggetto 1755.

Risponde l'assessore Caselli.

La parola al consigliere Foti per illustrare l'interpellanza in oggetto. Prego.

 

FOTI: Rinuncio all'illustrazione, presidente. Non voglio far perdere tempo.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, consigliere Foti.

La parola all'assessore Caselli per la risposta. Prego.

 

CASELLIassessore: Grazie, presidente.

Nella sua interpellanza il consigliere Foti ha svolto un'ampia, articolata e assai puntuale disamina delle vicende afferenti alle elezioni indette dal Consorzio di bonifica di Piacenza per il rinnovo del relativo Consiglio di amministrazione, analizzando i meccanismi procedurali alla luce delle disposizioni legislative e statutarie che ne regolano lo svolgimento.

In esito alla disamina, il consigliere è giunto alla conclusione che si siano realizzate presunte gravi irregolarità, tali da inficiare l'esito del procedimento elettorale e da richiedere l'attivazione dei delicati meccanismi d'azione in via sostitutiva da parte della Giunta regionale. Ha, pertanto, richiesto se la Giunta stessa, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 42/1984, intendesse disporre della nomina di un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento di rinvio delle elezioni consortili, al fine di garantire la correttezza della procedura e adottare gli adempimenti correttivi necessari a portare a conclusione l'intero procedimento in conformità alle vigenti disposizioni.

A parere di questa Giunta, la richiesta da lei avanzata non può essere condivisa, non già per differenti orientamenti in ipotesi anche politici, ma per stringenti ragioni di ordine giuridico. Deve, infatti, darsi atto, come del resto esplicitamente riportato nella delibera n. 2/2016, adottata dal Comitato amministrativo del Consorzio di Piacenza, che il procedimento elettorale si è regolarmente svolto nelle giornate del 13 e 14 dicembre 2015 e che nei tempi previsti non è pervenuto alcun reclamo avverso alle operazioni di voto.

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, dello Statuto consortile, con la stessa deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2016 il Comitato amministrativo ha, pertanto, ritualmente proceduto alla proclamazione degli eletti, dandone poi formale comunicazione alla Regione tramite una PEC il 7 gennaio 2016.

Come ben si evince dagli articoli 8 e seguenti dello Statuto del Consorzio di bonifica di Piacenza e dai vari provvedimenti attuativi adottati, il procedimento elettorale di cui trattasi rientra nella piena responsabilità degli organi consortili, che nel caso di specie risultano aver operato nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie.

Quale ulteriore elemento ricostruttivo della vicenda e del contesto di riferimento a supporto della posizione assunta da questa Giunta rispetto alla vicenda in questione, deve altresì essere richiamata l'ordinanza del 10 dicembre 2015 con cui il TAR di Parma ha deciso sul ricorso presentato contro la Regione Emilia-Romagna e contro il Consorzio di bonifica di Piacenza per l'annullamento di deliberazioni consortili relative all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione. Il TAR ha rigettato la richiesta di sospensiva delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi consortili ritenendo che, a un primo sommario esame, non sussistesse il fumus boni iuris e, dunque, considerando infondate, almeno in quella fase di giudizio, le ragioni di doglianza prospettate.

Venendo al punto focale della sua interpellanza lei, consigliere, invoca l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 42/1984, chiedendo se la Giunta regionale intenda intervenire nei confronti degli organi del Consorzio, al fine di riformare gli atti da questi adottati, a suo parere illegittimamente, nell'ambito del procedimento elettorale. Tale richiesta non può essere accolta in quanto i presupposti dell'intervento non sono rinvenibili nel caso in esame.

La Giunta, in virtù dell'articolo 20 della legge n. 42/1984, dispone sia di poteri sostitutivi, che comprendono anche il compimento degli atti dovuti dagli organi del Consorzio rispetto ai quali siano inadempienti sulla base dell'articolo 20, comma 1, sia del potere di scioglimento degli organi a fronte di eventuali irregolarità non sanabili. Può, altresì, procedere alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario o, comunque, non superiore a un anno, con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi, consorziati rappresentati nel periodo commissariale da una Consulta, sempre nominata dalla Giunta regionale in base all'articolo 20, commi 2 e 3.

Nel caso di ispecie, tuttavia, non si ritengono sussistenti né i presupposti per l'intervento individuati dal citato comma 1 né quelli di cui ai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 20. A quanto risulta a questa Giunta, infatti, gli organi consortili hanno adottato tutti gli atti che la procedura prevede e hanno regolarmente presidiato il procedimento elettorale, comunicandone ritualmente gli esiti alla Regione. Di fronte a passaggi procedurali non compiutamente disciplinati, hanno compiuto scelte amministrative per portare a termine la procedura.

Non pare, dunque, a questa Giunta di dover intervenire per rettificare il contenuto di tali atti, che non corrisponde a un'inerzia né tantomeno integra i presupposti di gravi irregolarità non sanabili.

È, peraltro, di tutta evidenza che la scelta di intervenire in via sostitutiva presenta profili di particolare delicatezza, perché l'esercizio di poteri che comportano la sostituzione di organi di un ente come a quelli di un altro ordinariamente competente nell'adempimento di un determinato atto, ovvero che comportino una norma da parte dei primi di organi straordinari dell'ente sostituito, concorre a limitare l'autonomia dell'ente nei cui confronti opera la sostituzione. Pertanto, l'intervento in via sostitutiva per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia e inadempimento da parte dell'ente competente, troverà giustificazione nell'esigenza di salvaguardare interessi unitari che risulterebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimo, e non risulta essere questo il caso.

Fermo quanto sopra, in prospettiva ben possono avanzarsi proposte della Regione rispetto al sistema delle bonifiche attraverso, ad esempio, la revisione degli atti posti a presidio dell'organizzazione degli enti medesimi, a iniziare dallo schema tipo di Statuto adottato a suo tempo con la delibera di Giunta regionale n. 1032/2010. Tale percorso andrà, comunque, condotto nell'ottica di una valorizzazione dei Consorzi di bonifica, che questa Giunta ritiene rappresentino un valore indiscutibile per il Governo e, non di meno, per la sicurezza del territorio. Muovendo, dunque, dal valore primario e irrinunciabile di tali enti, snodi cruciali sul territorio, anche in termini di sicurezza, ne potrà essere rafforzato il ruolo e potranno essere resi più efficaci i meccanismi di rappresentanza.

 

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SONCINI

 

PRESIDENTE (Soncini): Grazie, assessore Caselli.

La parola al consigliere Foti per la replica. Prego.

 

FOTI: Scusi, presidente. Io non ho pensato di chiedere l'abbinamento con la richiesta della Commissione d'inchiesta presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle e anche da me sottoscritta. In quel caso, avremmo svolto una discussione unica.

In ogni caso, assessore, devo fare un paio di precisazioni, almeno in ordine alle date. Diversamente, questo consesso potrebbe pensare che stiamo parlando di circostanze abbastanza anomale. Se qualcuno chiede, ovviamente, l'intervento della Regione al 12 dicembre, al 6 dicembre o al 4 dicembre (io, a dire il vero, l'ho chiesto il 7 dicembre) e le elezioni si svolgono il 13 dicembre, la domanda, nella risposta, è superata dai fatti.

Assessore, nella lunga e articolata disamina - che, probabilmente, anche i suoi uffici hanno mal istruito - lei ha fatto una serie di considerazioni. La prima considerazione che mi permetto di esprimere è la seguente: un organo, in assenza di una legge regionale, di uno Statuto, non può decidere autonomamente quali regole applicare. Nell'esegesi delle fonti del diritto ci hanno insegnato che si dovrebbe avere rispetto delle fonti stesse. Io ho provato a pensarci. La legge regionale ha un carattere sovraordinato rispetto agli Statuti. Al di sotto degli Statuti non ci sono le opinioni del Consorzio di bonifica, ma gli usi e le consuetudini.

Probabilmente, ai fini giuristi che hanno predisposto la risposta che lei ha letto, è sfuggito quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, dello Statuto del Consorzio di bonifica di Piacenza, che stabilisce quanto segue: "Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali". Che cosa significa questo? Significa esattamente quello che il professor De Fina, l'avvocato dei Consorzi, ha sostenuto nel parere che io cito, ma che evidentemente i funzionari della Regione non hanno letto (mi auguro che non lo abbiano letto; diversamente, dovrei dedurre che non lo hanno capito), allorquando ritiene questa l'unica strada per fare ciò che giuridicamente si può fare. Nel silenzio delle norme, si applicano le norme di legge generali. Questo è il principio dell'ordinamento.

Tutto questo è vero ed è errato quanto hanno scritto i fini dicitori che, poi, dovranno anche giudicare - lo dico per la sua memoria, assessore - alcuni atti in cui vi ci sono aspetti che non tornano. Si è detto che nessuno ha contestato la procedura di queste elezioni. Mi scusi, assessore. Un conto è il reclamo che si presenta, quando le elezioni vengono svolte, non sul procedimento elettorale, ma sulle modalità di votazione seguite. Questa è la funzione del reclamo. Altro conto è il ricorso al TAR. Mi permetto di fare una considerazione (non so se sia stato scritto testualmente): tutto ha detto il TAR, meno che fosse infondato. La differenza tra un'ordinanza del TAR nel merito e un'ordinanza del TAR sulla sospensiva è che la sospensiva prevede l'esistenza del fumus boni iuris, cioè del danno grave e irreparabile. Il TAR, ovviamente, sostiene che, in questo caso, non vi sia alcun danno grave e irreparabile. Tutt'al più, qualora dovesse ritenere sbagliata la procedura seguita, si ripeterà la consultazione elettorale. Quindi, un conto è l'assenza - non l'infondatezza - del fumus boni iuris e un conto è l'infondatezza, che il TAR non può proclamare in questa occasione. Il TAR, nella sua ordinanza (non è una sentenza), fa il seguente richiamo: "sulla base della documentazione presentata dal Consorzio".

Mi permetto di dirle, assessore, che vi è anche un ricorso gerarchico che lei dovrebbe conoscere. Il ricorso gerarchico è previsto specificatamente dalla legge sui Consorzi di bonifica. In realtà, viene chiamato "ricorso in opposizione". Le delibere che si contestano in questa interpellanza sono le stesse delibere impugnate nel ricorso in opposizione. Qual è la differenza, assessore Caselli? Il ricorso in opposizione non può essere valutato da un giudice terzo, ma viene valutato dallo stesso organo che ha adottato gli atti (nella fattispecie, il Consorzio di bonifica). Essendo previsto il ricorso in Appello e dato che l'Appello è di competenza della Regione (come recita l'articolo 20 della legge regionale sui Consorzi di bonifica), sarà la Regione - mi auguro non sulle linee del Consorzio di bonifica - a mobilitare i suoi uffici regionali per verificare, non sotto il profilo politico, bensì sotto il profilo giuridico la fondatezza o meno di quel ricorso in opposizione.

Dunque, vi è un ricorso in opposizione e vi è un ricorso al TAR, il che significa - per una ragione che non consente contraddizione - che, evidentemente, contestazioni ve ne sono state. Certo, non ce ne potevano essere sul voto. Sa perché non ce ne potevano essere sul voto? Perché, avendo fatto fuori la Commissione che doveva giudicare la presentazione delle liste, la Commissione che ha fatto fuori la lista avversa era composta interamente da candidati dell'unica lista che è stata presentata. Io non so se lei sia consapevole del fatto che non si è mai visto, neanche nei Paesi privi di uno Stato di diritto, un candidato che giudica nel merito dell'ammissibilità della lista altrui. Si rende conto del mostro giuridico presente qui dentro o no?

È vero che la norma non può pensare al fatto che si verifichi una situazione di questo tipo, ma lei sa benissimo, assessore Caselli, come lo so io e come lo sa persino...

 

PRESIDENTE (Soncini): Consigliere Foti, mi scusi...

 

FOTI: Concludo.

L'ultimo dei consiglieri comunali sa perfettamente che non può giudicare un atto che lo riguarda, perché esiste ancora la norma che si chiama obbligo di astensione.

Io mi auguro, assessore Caselli, che lei, quantomeno per evitare un'ulteriore interrogazione, eviti che le Province nominino - come vogliono fare oggi - persino i revisori dei conti, non avendo più la competenza dal 1° gennaio.

 

PRESIDENTE (Soncini): Grazie, consigliere Foti.






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