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'Cannabis light'; potenziare una corretta informazione rispetto alle pratiche scorrette di commercializzazione

Data: 04/06/2021
Numero: 4-09439 / Interrogazione a risposta scritta
Soggetto: MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTRO DELLA SALUTE, MINISTRO DELLA DIFESA, MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTRO DELL'INTERNO
Data Risposta: -

Per sapere – premesso che: 

il 7 maggio 2021 è avvenuta un'esplosione presso i laboratori della « Green Genetics » di Gubbio (Perugia), con il crollo di alcune strutture e la morte di due persone, un ragazzo di 19 anni ed una donna di 52 anni; 

nei predetti laboratori, si sviluppava un metodo di lavorazione della canapa mediante l'utilizzo del gas pentano per « depotenziare » il THC presente nelle piante di canapa, così da poterla definire con la denominazione del lessico corrente di canapa « light » e di prodotti di « cannabis light » e rendere possibile la produzione e commercializzazione dei derivati, acquistabili anche nei canapa shop o in tabaccheria; 

pare agli interroganti che l'attività sopra descritta possa essere in contrasto con quanto disposto dall'articolo 73 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, per la produzione e la commercializzazione della cannabis in forma di foglie e infiorescenza, di olio e resina, nonché delle sostanze definite THC (Delta-8-trans e Delta-9-trans - tetraidrocannabinolo) a prescindere dai limiti di loro concentrazione nelle relative sostanze prodotte e smerciate. Al riguardo, si richiama quanto deciso con la sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione del 10 luglio 2019, n. 30475, laddove si legge che: « la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della Legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e che nell'articolo 2, comma 2, elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 73, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla Legge n. 242 del 2016, articolo 4, commi 5 e 7, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività », atteso che tali valori riguardano esclusivamente il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione – e non nei derivati – nell'ambito della specifica attività di coltivazione agroindustriale della canapa, per gli usi consentiti, delineata dalla stessa legge del 2016 –: 

se e quali iniziative di competenza risultino assunte, per i fatti di cui sopra e se risulti che, in precedenza, siano stati – o meno – effettuati presso i laboratori in questione i controlli di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242; 

quali iniziative intenda assumere il Governo, per quanto di competenza, per una maggiore informazione volta a chiarire che la messa in vendita, ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016, ovvero diversi da: 

alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; 

semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; 

materiale destinato alla pratica del sovescio; materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; 

dal materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; 

prodotti da coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; 

prodotti da coltivazioni destinate al florovivaismo; 

integra gli estremi di reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

On. Tommaso Foti 

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