Camera

Istituzione della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Parma

Data: 25/06/2002
Numero: 2905
Soggetto: Primo firmatario

Relazione:

Onorevoli Colleghi! - La Corte d'appello di Bologna raccoglie attualmente tutte le istanze di secondo grado della regione Emilia-Romagna: un ingente carico di lavoro destinato ad aumentare notevolmente a seguito di alcune modifiche introdotte dall'ordinamento giudiziario, quali l'istituzione del giudice unico di primo grado e l'attribuzione alla magistratura ordinaria delle competenze in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego.
Essendo l'Emilia-Romagna una delle regioni più estese d'Italia, ne consegue che la giurisdizione su un territorio così ampio determina lunghi spostamenti per gli utenti e per i loro avvocati, con conseguente lievitazione dei costi di giustizia e dei disagi.
La scelta di Parma quale sede di corte d'appello - come già era fino al 1923 - è conseguenza del fatto che tale città è collocata in posizione centrale rispetto alle province di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, sulle quali si propone che l'istituenda corte d'appello abbia giurisdizione.
D'altra, parte, la felice collocazione di Parma fu decisiva per la scelta di tale città quale sede distaccata del tribunale amministrativo regionale.
Per le ragioni esposte e in considerazione del fatto che la città di Parma è sede di un'antica e prestigiosa facoltà di giurisprudenza, si chiede - con l'urgenza che il caso conclama - l'approvazione della presente proposta di legge.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
1. E' istituita in Parma una corte d'appello con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.


Art. 2.
1. E' istituita in Parma una corte d'appello in funzione di corte di assise d'appello nella cui circoscrizione sono comprese le corti d'assise di Parma, di Reggio Emilia e di Piacenza.


Art. 3.
1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere la pianta organica degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dagli articoli 1 e 2.


Art. 4.
1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Bologna rientranti, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della corte d'appello di Parma e della corte d'appello di Parma in funzione di corte di assise d'appello, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già rimesse al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Parma fissata ai sensi dell'articolo 3, comma 2.


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TommasoFoti
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