Camera

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina

Data: 17/07/2001
Numero: 1342
Soggetto: Primo firmatario

Relazione:
Onorevoli Colleghi! - I cittadini extracomunitari che entrano e soggiornano illegalmente in Italia traggono i loro guadagni principalmente dal commercio abusivo ambulante (spesso anche di merce contraffatta), dal contrabbando di generi di monopolio, dallo spaccio di sostanze stupefacenti e dalla prostituzione e relativo sfruttamento.
Solitamente il commercio ambulante è praticato da cittadini provenienti dal Senegal o dalla Nigeria, il contrabbando da cittadini nord africani molto giovani, quasi sempre minorenni, lo spaccio di droga da cittadini principalmente algerini e tunisini, la prostituzione principalmente da cittadine nigeriane, senegalesi, albanesi e da cittadine della ex Jugoslavia.
Non va trascurato, da ultimo, il problema della mano d'opera straniera a basso costo. A tale riguardo, si ricorda che la legge 6 dicembre 1993, n. 499, si è prefissa il compito di regolare e di identificare l'appalto illecito di mano d'opera anche in riferimento a lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari. Tale legge è stata per gran parte disattesa.
Quanto sopra esposto, oltre che violazioni al codice penale, causa una vistosa evasione fiscale, molto difficile da combattere, in quanto i soggetti che la pongono in atto soggiornano in modo illegittimo in Italia e senza una fissa dimora e sono, quindi, praticamente irreperibili e dediti a traffici illeciti e, di conseguenza, non tassabili. Un esempio per tutti è il commercio ambulante abusivo (vendita senza licenza - legge 28 marzo 1991, n. 112).
Quanto all'evasione fiscale, non bisogna trascurare lo sfruttamento dei cittadini extracomunitari, in riferimento al lavoro effettuato ""in nero"", cioè senza il pagamento dei contributi previdenziali. Detta attività viene procacciata, senza ombra di dubbio, da cittadini italiani che, in pieno accordo con le aziende che ne fanno richiesta, assoldano gli immigrati clandestini pagandoli poche lire e vessandoli, in considerazione del fatto che sono privi del regolare permesso di soggiorno. Tale situazione comporta una totale evasione contributiva.
Per i motivi sopra elencati, anche allo scopo di estendere accertamenti su eventuali coinvolgimenti di organizzazioni criminali radicate nel nostro Paese (non si può non pensare a massicce responsabilità di nostri connazionali), è necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi approfonditamente sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, sugli interessi economici, sullo sfruttamento e sugli altri aspetti relativi del fenomeno, al fine di addivenire all?approvazione di una legge-quadro in materia, che regoli gli ingressi mediante precisi criteri, determini le ipotesi di espulsione, stabilisca le pene detentive e consenta alla magistratura ed alle Forze dell'ordine di operare in modo adeguato, in relazione alla prevenzione ed alla repressione dei reati che derivano dai fenomeni individuati.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, di seguito denominata ""Commissione"".

Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo tale da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari esistenti.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione, con riferimento ai diversi campi di indagine attinenti al fenomeno dell'immigrazione clandestina, ha il compito di:
a) svolgere indagini atte a comprendere il fenomeno dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari nel territorio italiano;
b) individuare le differenze tra casi singoli e fenomeni d'immigrazione di massa;
c) svolgere indagini per scoprire l'esistenza di eventuali circuiti e di un eventuale ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
d) individuare le connessioni tra le attività illecite, riferite al reato di prostituzione, ed altre attività economiche;
e) accertare e valutare l'intensità del fenomeno, evidenziando il rapporto che esiste nelle diverse aree geografiche;
f) riferire alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno ogni dodici mesi, nonché al termine dei propri lavori;
g) proporre soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato.
2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.
(Testimonianze).
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato o d'ufficio si applicano le norme in vigenti.
3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie od inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto od informazione, di atti o documenti dei quali sia vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 7.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 8.
(Durata della Commissione).
1. La Commissione conclude i propri lavori al termine della XIV legislatura.

Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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TommasoFoti
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