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Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di rimborso di spese per lo svolgimento di attività di volontariato

Data: 29/04/2008
Numero: 166-cancel

RELAZIONE


Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese si registra, ormai da alcuni anni, il positivo diffondersi dei lavori in ambito sociale prestati da volontari alle dipendenze degli enti locali e in particolare modo dei comuni. Per lo svolgimento dell'attività tali volontari percepiscono periodicamente, a titolo di rimborso di spese, modeste somme che, iniquamente, sono assoggettate a vari prelievi di tipo contributivo e fiscale.Gli effetti della rappresentata situazione sono di tutta evidenza sia per i soggetti eroganti, sia per quelli percipienti. Gli enti locali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) devono, infatti, applicare le ritenute fiscali, tenere e conservare le contabilità relative al sostituto di imposta, nonché rilasciare a fine anno il certificato del sostituto di imposta.I menzionati adempimenti gravano sui soggetti eroganti sia in termini organizzativi, sia per quanto riguarda i costi relativi, che devono essere sostenuti e che, nella maggior parte dei casi, risultano di entità maggiore rispetto alle somme erogate.L'obbligo per i volontari di dichiarare al fisco i rimborsi delle spese in questione induce una gran parte di loro ad abbandonare la meritoria attività svolta, posto che, da una parte, rischiano di dover soggiacere a un'imposizione fiscale più elevata e, dall'altra, appare fondato il timore del venire meno di taluni benefìci assistenziali e sanitari, a seguito del collocamento in una fascia di reddito non più soggetta a tutela.La prospettata situazione finisce per mortificare i volontari impegnati che, in ragione della «voracità» del fisco, e non certo per libera scelta, si vedono, il più delle volte, costretti ad abbandonare un'esperienza unanimemente apprezzata. Eppure per risolvere la questione sarebbe sufficiente riconoscere ai volontari interessati un trattamento simile a quello che il fisco riserva ai titolari di proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche.In ragione di quanto evidenziato, la presente proposta di legge prevede che il rimborso delle spese forfetarie, fino a un valore massimo di 3.500 euro annui, erogato a coloro che prestano lavoro in campo sociale alle dipendenze delle ONLUS e degli enti locali, non concorra a formare il reddito complessivo dei singoli percipienti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.


1. Le indennità di trasferta, il rimborso delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio documentate o le indennità chilometriche e i rimborsi forfetari di spese, nel limite massimo annuo di 3.500 euro, corrisposti dagli enti locali e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.

2. Le indennità di trasferta, nel limite, ridotto alla metà, stabilito per i lavoratori dipendenti, competono per le prestazioni rese dal percipiente fuori dal comune di residenza.

Art. 2.


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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TommasoFoti
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