Regione (Archivio)

Rimborsi in favore degli alluvionati di Piacenza e Parma, criteri fissati dal Governo eccessivamente penalizzanti, pretendere una revisione

Data: 10/10/2016
Numero: 3346
Soggetto: Sottosegretario alla presidenza
Data Risposta: 11/10/2016

Per sapere, premesso che:- 

con delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016) veniva approvato lo "Stanziamento di finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni."; 

con detta delibera è stato altresì approvato l'allegato 1 alla stessa dalla quale risulta che, con riferimento allo stato d'emergenza per le avversità atmosferiche che hanno colpito le province di Piacenza e Parma tra il 13 e il 14 settembre 2015, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato è pari a 11.154.846,22 euro e quello relativo ai danni subiti dalle attività è pari a 17.673.998,22 euro; 

con ordinanza a firma del Capo della Protezione Civile n. 374 del 16 agosto 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016) sono state emanate " Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia Romagna"; 

l'articolo 4 della pre citata ordinanza "in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell'articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016", in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Emilia-Romagna, specifica che "i contributi a favore dei soggetti privati di cui all'articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 45.000.000,00."; 

l'importo di 45 milioni di euro per i danni subiti dal patrimonio edilizio privato comprende anche i danni riferiti ad altri stati d'emergenza proclamati, riguardanti il territorio emiliano-romagnolo; 

con specifico riferimento all'esclusione del rimborso dei danni relativi alle pertinenze, ai fabbricati in corso di costruzione e ai beni immobili registrati e alla somma complessiva massima di risarcimento (quantificata in 450.00,00 euro) per le attività produttive, se la Giunta Regionale intenda richiedere al Governo e al Capo della Protezione Civile di rivedere i criteri di ammissibilità ai risarcimenti, atteso gli stessi appaiono inopinatamente penalizzanti per i cittadini colpiti dall'alluvione del 13-14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma, e ciò in considerazione anche del fatto che - ad esempio - l'ordinanza n.2 del 5 giugno 2014 del Presidente Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna, relativa all'alluvione e alle trombe d'aria che colpirono la provincia di Modena tra il 2013 e il 2014, prevedeva tra i beni risarcibili anche i beni mobili registrati (seguendo la quotazione Eurotax giallo), le pertinenze e tutti i fabbricati ad esclusione di quelli non ancora iscritti al catasto e/o abusivi.

Tommaso Foti

DIBATTITO IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO 3346

Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per procedere alla revisione dei criteri di ammissibilità ai risarcimenti per i cittadini colpiti dall'alluvione del 13-14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma. A firma del Consigliere: Foti

(Svolgimento)

 

PRESIDENTE (Saliera): Procediamo con l'oggetto 3346: Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per procedere alla revisione dei criteri di ammissibilità ai risarcimenti per i cittadini colpiti dall'alluvione del 13-14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma, a firma del consigliere Foti, a cui do la parola.

Risponderà il sottosegretario Andrea Rossi.

A fronte della rinuncia del consigliere Foti, do la parola immediatamente al sottosegretario Andrea Rossi. Prego.

 

ROSSI Andreasottosegretario alla Presidenza della Giunta: Al netto delle premesse e delle considerazioni iniziali del consigliere Foti, andando direttamente sul punto con i riferimenti precisi all'interrogazione, ovviamente in applicazione, consigliere, all'articolo 5, comma 2, della legge n. 225/1992, legata all'istituzione del servizio nazionale di Protezione civile e successive modificazioni. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, pubblicata poi in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2016, sono stati definiti indirizzi, parametri e criteri direttivi a cui il Capo dipartimento della Protezione civile si è dovuto attenere nel definire, con proprie ordinanze, disposizioni attuative di dettaglio per la disciplina dei contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi verificatisi a partire dal 2013 nei territori delle Regioni italiane, per i quali, entro la data di adozione della suddetta delibera, fossero state completate le ricognizioni dei relativi fabbisogni finanziari.

La delibera citata, quindi, è corredata di due allegati. Il primo fa riferimento a 49 contesti e ne comprende sei della nostra Regione, per i quali è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni. Il secondo allegato fa riferimento a 40 dei suddetti 49 contesti emergenziali, tra cui cinque riguardanti la nostra Regione, compreso l'evento di settembre 2015.

Per i cinque contesti emergenziali riguardanti la nostra Regione è stata adottata ordinanza n. 374/2016 del Capo dipartimento della Protezione civile, che per i contesti emergenziali attivi ad altre Regioni ha adottato altrettante ordinanze, con identiche disposizioni, in virtù del principio uniformità di trattamento per i cittadini danneggiati nell'intero territorio nazionale stabilito dalle citate delibere del Consiglio dei Ministri.

Dunque, i criteri e le finalità previste dai citati provvedimenti si applicano sull'intero territorio nazionale per rispondere, oltre che a un principio di equità, alle stesse richieste da tempo avanzate dalle Regioni allo Stato affinché si provvedesse alla definizione di misure da applicarsi uniformemente a livello nazionale.

L'esclusione delle pertinenze beni mobili registrati e fabbricati in costruzione deriva, quindi, da valutazioni di priorità, che hanno privilegiato, per evidenti ragioni, le unità immobiliari abitate ed abitabili alla data degli eventi calamitosi, a fronte di una disponibilità finanziaria complessiva che lo Stato si è impegnato ad assicurare, nella misura massima del 50 per cento dei fabbisogni finanziari risultanti dalle ricognizioni di tutte le Regioni interessate di cui si è detto sopra.

Avendo avuto riguardo alle pertinenze, si puntualizza che sono escluse dal contributo solo quelle che si configurano come distinte unità strutturali, rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione.

Nella delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 si fa espresso riferimento a un fabbisogno complessivo, quindi, per il patrimonio edilizio abitativo delle Regioni, per euro 804.657.000, per far fronte al quale dunque può essere autorizzata una spesa netta, nella misura massima di 400 milioni di euro, di cui 45 milioni per il patrimonio edilizio abitativo interessato ai cinque contesti emergenziali della nostra Regione, corrispondenti quindi al 50 per cento di un fabbisogno finanziario, come lei mi insegna, e pari a 90 milioni di euro.

Infine, il riferimento nell'interrogazione all'ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, relativa all'alluvione del 17 gennaio 2014 e alle trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014 nel modenese, non tiene conto del fatto che per tali eventi è stato adottato un apposito decreto, il DL n. 74/2014, convertito nella legge n. 93 del 2014, con cui si sono stanziati appositi sufficienti fondi in ragione del fatto che su tale territorio si è eccezionalmente concentrata, nell'arco di due anni, un'associazione di eventi calamitosi, tra cui il grave sisma del maggio 2012.

Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che la revisione dei criteri di ammissibilità che sono uguali, si ribadisce, su tutto il territorio nazionale, ampliando la platea dei beneficiari, determinerebbe un ulteriore decremento delle percentuali da applicare sui danni ai fabbricati abitati e abitabili, al momento di eventi calamitosi. Le percentuali in questione, infatti, sono stabilite fino all'80 per cento o al 50 per cento, a seconda che si tratti di abitazioni principali, o seconde case di proprietà.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, sottosegretario Andrea Rossi.

La parola al consigliere Foti, che ha sei minuti.

 

FOTI: Ringrazio il sottosegretario Rossi per la fatica che ha compiuto. Lo ringrazio altresì per avermi fornito dati che erano presenti puntualmente nell'interrogazione.

Sottosegretario Rossi, se questa interrogazione è stata presentata, non è stato certo per finire su "Pagina bianca", il nuovo sito della Regione Emilia-Romagna – dove finisce solo chi è stato premiato in termini di lottizzazione –, ma per fare un discorso pacato sui numeri.

Faccio riferimento ai dati che lei ha citato. Dove giustamente c'è la ricognizione dei fabbisogni dell'Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i cinque casi da lei previsti – mi limito a questi –, effettivamente, i danni per fabbisogni (dalla ricognizione sui danni ai privati) sono pari a 90.650.000 milioni di euro.

Ora, sono stati assegnati alla Regione Emilia-Romagna fino a 45 milioni di euro di possibile spesa. Lei sa che nella fase immediatamente successiva all'evento calamitoso, sono stati dati due tipi di schede ai Comuni: scheda B e scheda C per la ricognizione dei danni. Quelli relativi agli immobili ad uso abitativo facevano parte della scheda B.

Comune di Piacenza – le cito tutti i dati completi –: danni risultanti dalle schede raccolte, 3.528.525,34 milioni di euro. Sono entrati tutti in questo, a monte dei circa 20 milioni di euro dei danni immobili, riferiti alle due proroghe dell'ordinanza, per quanto riguarda l'evento calamitoso che qui interessa.

Vi erano 2 milioni di danni sui beni immobili e 1,5 milioni di danni tra beni immobili e beni mobili registrati. Questo significa, sottosegretario, che non vi è un rapporto anomalo tra i due tipi di danni, perché se c'è un'alluvione ed entra l'acqua in una casa, può darsi che ci sia da rifare l'impianto elettrico, ma se c'è fuori un'auto come la sua e gliela butta nel Po, magari sono 80.000 euro di danni. E a livello di danni, non è che noi possiamo dire, come è stato detto in questa ordinanza, che i beni mobili registrati non debbono essere oggetto di rimborso.

Tanto per essere chiari, a fronte delle 254 schede raccolte nel Comune di Piacenza, per sapere i danni che sono stati rilevati e che avevano un importo pari a 3,5 milioni di euro, dopo l'emanazione di questo decreto, sono state presentate in tutto 77 domande; quelle ammesse sono state 75 (perché due sono arrivate fuori termine, quindi non è un problema dell'ordinanza, ma c'è un termine, e se vai fuori termine, d'accordo). I danni riferiti alle schede ammesse, oggetto poi delle ripartizioni di cui lei diceva (50 per cento fino all'80 e quant'altro), sono 1,140 milioni di euro.

Significa, in buona sostanza, che con la procedura di questa ordinanza, non è vero che il rapporto è di uno a due, tra i danni, cioè, 90 milioni di danni, 45 milioni il rimborso, ma siamo già uno a tre. E siamo uno a tre nella fase in cui – attenzione – non è stato ancora decurtato l'importo relativo alle ordinanze.

In buona sostanza, se faccio una simulazione sul Comune di Piacenza – ho preso il Comune di Piacenza perché mi era più facile ottenere i dati, essendo consigliere comunale – debbo supporre che a fronte di 3,600 milioni di euro di danni, verranno rimborsati, se va bene, 5-600.000 euro. Siamo decisamente in un rapporto inferiore all'IVA. Dato, infatti, che il rimborso avviene attraverso presentazione di fattura, noi, se va bene, rimborsiamo l'IVA del danno ottenuto.

Mi permetto altresì, assessore e sottosegretario, di far presente una cosa. Per quanto riguarda le attività produttive, ma probabilmente è solo colpa mia non averlo saputo ricercare, entro il 9 settembre 2016, mi risulta che la Regione avrebbe dovuto provvedere all'individuazione della struttura organizzativa, altrimenti detta organismo tecnico. Entro il 9 ottobre, cioè poche ore fa, questa struttura organizzativa avrebbe dovuto emanare e approvare le specifiche tecniche e la modulistica da inviare al Dipartimento della Protezione civile.

Ho provato a cercare sul sito della Regione, anche questo molto ricco di informazioni inutili, ma di quelle che servono non se ne riescono ad estrarre, ma non ho trovato nulla. Mi permetto di sollecitare quindi il signor sottosegretario a verificare se questi adempimenti la Regione li ha posti in essere, perché è da questa data che decorrono i quaranta giorni entro i quali le imprese possono richiedere il rimborso o (non è detto che sia solo un rimborso) il contributo per poter provvedere a riparare i danni.

Mi pare che il quadro sia abbastanza delineato. La richiesta di inserire anche altre fattispecie, era riferita soprattutto ai beni mobili registrati, che tradizionalmente, in occasione di un'alluvione (lei me lo insegna), sono tra quelli che più facilmente vengono irrimediabilmente danneggiati.

Aggiungo un'ultima considerazione finale. Sfugge, peraltro, la ragione per la quale dai provvedimenti in esame siano stati esclusi i fabbricati in costruzione. Cioè: uno ha la casa in costruzione, arriva l'alluvione e non ha diritto a nessun rimborso. Il vicino, che ha la casa allo sfascio e l'alluvione la travolge, ha diritto all'80 per cento del valore del recupero dell'immobile, che non avendo ovviamente alla base, una valutazione, se non una stima di quello che potrebbe essere il danno per come si presenta ex post e non ex ante, diventa difficile da individuare. 

La giustificazione per non fare questo è stata quella di dire: "Abbiamo voluto lasciare più possibilità per quanto riguarda i beni immobili". I fatti ci dimostrano che la possibilità dei beni immobili è esattamente la stessa di prima, per il semplice motivo che vi sono delle percentuali e dei parametri oltre i quali non si può andare per legge. Ammesso anche che fosse vero questo, se lei mi lascia 2.000 euro in più su un bene immobile, ma ne perdo 45 su un bene mobile non è che abbia fatto un grande affare.

 

PRESIDENTE (Saliera): Consigliere Foti, ha superato il tempo a sua disposizione.

 

FOTI: Concludo dicendo che, sempre per i beni immobili, si rimborsano 300 euro fino a un massimo di 1.500 euro. Se uno ha avuto una cucina danneggiata (non so quanto costi la sua), di cucine a 1.500 euro penso sia molto difficile trovarne in giro, neanche usate.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, consigliere Foti.



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